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REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 3509

Revoca dei Regi decreti relativi alla fusione delle Casse di risparmio di Mondavio e di San Lorenzo in Campo con quella di Pergola, e fusione di tutte e tre le predette Casse con quella di Pesaro. (028U3509)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/1929
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-5-1929

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le leggi 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e 29 dicembre 1927, n. 2587, sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di lª categoria;
Veduti i Regi decreti 4 settembre 1927, n. 1816, e 16 settembre 1927, n. 1973, con i quali le Casse di risparmio di Mondavio e di San Lorenzo in Campo vennero rispettivamente fuse con la Cassa di risparmio di Pergola;
Considerata l'opportunità di non mantenere l'autonomia della Cassa di risparmio di Pergola;
Visto che al 30 giugno 1926 la Cassa di risparmio di Pergola aveva raccolto depositi per un ammontare inferiore a dieci milioni di lire;
Veduto il verbale di accertamento delle attività e delle passività della Cassa di risparmio di Pergola redatto in data 4 agosto 1928 dai rappresentanti della Cassa medesima e dai rappresentanti della Cassa di risparmio di Pesaro; verbale comprensivo delle attività e delle passività delle cessate Casse di risparmio di Mondavio e di San Lorenzo in Campo;
Udito il parere dell'Istituto di emissione;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

I Regi decreti 4 settembre 1927, n. 1816, e 16 settembre 1927, n. 1973, con i quali venne, rispettivamente, disposta la fusione delle Casse di risparmio di Mondavio e di San Lorenzo in Campo con quella di Pergola, sono revocati.

Le Casse di risparmio di Pergola, di Mondavio e di San Lorenzo in Campo sono fuse con la Cassa di risparmio di Pesaro, che diviene cessionaria di tutti i diritti e delle azioni di qualsiasi genere, nessuna eccettuata, giudiziaria e non, e di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli e crediti e di quant'altro di spettanza delle Casse di risparmio di Pergola, di Mondavio e di San Lorenzo in Campo assumendone tutte le obbligazioni passive, con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Martelli - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 223. - Mancini.