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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. 1267

Costituzione delle cattedre e degli incarichi di insegnamento nella scuola media statale per ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1984)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-8-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571;
Visto l'articolo unico della legge 11 maggio 1976, n. 360;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979 che fissa gli orari settimanali delle lezioni per le scuole medie statali per ciechi, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 50 del 20 febbraio 1979;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1983;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

È approvata la tabella allegata al presente decreto nella quale sono, per la scuola media statale per ciechi:
a) indicate le materie e gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento;
b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonché precisati gli obblighi d'insegnamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI CRAXI - FALCUCCI - GORIA

Visto, il Guardasigilli:MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1984

Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 30