stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2017, n. 26

Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. (17G00037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2017
nascondi
vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  1-4-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare, l'articolo 33;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed, in particolare, l'articolo 2;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;
Vista la legge del 3 febbraio 2011, n. 4 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, recante attuazione della direttiva 2001/102/CE, della direttiva 2002/32/CE, della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, recante attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali;
Visto il decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 190, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;
Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 novembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione, di seguito denominato «regolamento».
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'art. 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, così recita:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.».
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1963, n. 82.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella G.U.U.E. 1° settembre 2009, n. L 229.
- Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8.
- La legge 9 marzo 2001, n. 49 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2001, n. 59.
- La legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2011, n. 41.
- Il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 (Attuazione della direttiva 2001/102/CE, della direttiva 2002/32/CE, della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2004, n. 139.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 (Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54, S.O.
- Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118.
- Il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi è pubblicato nella G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 35. Entrato in vigore l'8 febbraio 2005.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2009, n. 239.
- Il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 (Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 767/2009 si veda nelle note alle premesse.