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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1638

Approvazione del piano particolareggiato n. 162 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra la via della Pineta Sacchetti, il fosso di Sant'Onofrio e la ferrovia Roma-Viterbo.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  11-4-1965

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta, ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Vista la domanda in data 12 ottobre 1963 con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera commissariale 24 aprile 1932, n. 1249 - approvata dal Ministero dell'interno il 18 dicembre 1962 - l'approvazione del piano particolareggiato n. 162 di esecuzione della zona compresa fra la via della Pineta Sacchetti, il fosso di Sant'Onofrio e la ferrovia Roma-Viterbo;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non è stata presentata, nei termini stabiliti, alcuna opposizione;
Considerato che il piano particolareggiato proposto prevede la destinazione ad edilizia speciale di un vasto comprensorio, di proprietà dell'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, e ciò allo scopo di consentire nel comprensorio stesso la realizzazione di un complesso di cliniche ed annessi della Facoltà di medicina dell'Università cattolica del Sacro Cuore;
che detto piano comporta variante al piano regolatore di massima, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, il quale destina il comprensorio di che trattasi a "parco privato";
che la nuova destinazione ad "edilizia speciale" meglio si presta a soddisfare le più moderne esigenze funzionali e distributive del complesso sanitario di cui sopra;
che, pertanto, il piano particolareggiato predisposto dal comune di Roma appare meritevole di approvazione;
che, per quanto riguarda la disposizione dei corpi di fabbrica indicati nella planimetria in scala 1: 1000 costituente l'allegato A al piano potranno essere consentite, in sede di attuazione, modifiche intese ad assicurare una migliore funzionalità del complesso ferme restando tutte le quote massime di copertura fissate in detto allegato;
Considerato che il piano di che trattasi non prevede né espropriazioni né esecuzione di opere pubbliche in quanto le sistemazioni degli accessi al complesso edilizio progettato rivestono carattere privato e saranno, pertanto, a carico dell'Istituto proprietario;
che, di conseguenza, non si rende necessario da parte del comune di Roma la redazione del piano finanziario previsto dall'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Considerato che per l'attuazione del piano particolareggiato si ritiene congruo il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto;
Visto il voto n. 774 emesso nell'adunanza del 20 novembre 1963 dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma;
Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;
Vista la nota 17 marzo 1964, n. 396, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 2 della, legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

È approvato il piano particolareggiato n. 162 di esecuzione della zona compresa fra la via della Pincia Sacchetti, il fosso di Sant'Onofrio e la ferrovia Roma-Viterbo, visitato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1: 5000, in una planimetria in iscala 1: 2000, in una planimetria in iscala 1: 1000 costituente l'allegato A e in una relazione tecnica.
Per l'attuazione del piano particolareggiato di cui sopra è fissato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1964

Per l'attuazione del piano particolareggiato di cui sopra è fissato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1965

Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 89. - VILLA