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REGIO DECRETO 1 dicembre 1907, n. 830

Che estende agli ufficiali dei depositi di cavalli stalloni le indennità eventuali pel R. esercito. (007U0830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))