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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2017, n. 21

Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali ((...)). (17G00036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2018)
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  28-6-2018
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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge;
Visto l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;
Visti i commi 1 e 2 del richiamato articolo 10 che prevedono che le operazioni di indebitamento - consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento - sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
Visto, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 10, che prevede che le suddette operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;
Visto, altresì, il comma 4 del predetto articolo 10, che prevede che le richiamate operazioni di indebitamento e di investimento, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali;
Visto il comma 5 del citato articolo 10, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10 ((...));
Considerato altresì che il comma 5 del richiamato articolo 10 prevede che lo schema di decreto in parola è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario che devono esprimersi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato;
Visto l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti e, in particolare, l'articolo 2 che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della banca dati per il monitoraggio delle opere pubbliche (BDAP-MOP);
Visti i commi 506, 507 e 508 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recanti misure sanzionatorie a carico degli enti territoriali in caso di mancata intesa regionale, inutilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale ovvero mancata trasmissione delle informazioni richieste;
Ravvisata l'opportunità di procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di definire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 10 della legge n. 243 del 2012 ((...));
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 1° dicembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 12 gennaio 2017;

Acquisiti

i pareri della V commissione della Camera dei deputati in data 7 febbraio 2017 e della V commissione del Senato della Repubblica in data 8 febbraio 2017; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Le intese regionali di cui all'articolo 2 disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le operazioni di cui al periodo precedente assicurano, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.
2. I patti di solidarietà nazionale di cui all'articolo 4 disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, non soddisfatte dalle intese di cui all'articolo 2. Le operazioni di cui al periodo precedente assicurano, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali.
3. Restano ferme le operazioni di investimento dei singoli enti territoriali effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; le predette operazioni non costituiscono oggetto del presente decreto.
4. Fermo restando il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, compresa la medesima regione o provincia autonoma, alle regioni e alle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 9 dell'articolo 2, riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.