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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 361

Regolamento di semplificazione concernente l'abrogazione della normativa sul procedimento per gli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agroalimentari.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  19-10-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 60;
Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'articolo 11;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, ed in particolare l'articolo 7;
Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, ed in particolare l'articolo 5;
Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1999, n. 257, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2000, n. 149;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono scaduti il 22 giugno 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Cessazione dell'operatività delle procedure
1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato successivamente all'adozione dell'ultimo provvedimento di liquidazione, erogazione e controllo dei relativi contributi, è dichiarata la cessazione dell'operatività delle procedure di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- Si trascrive il testo del punto n. 60, dell'allegato 1, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"60) Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agroalimentari. Legge 28 febbraio 1986, n. 41.".
- La legge 28 febbraio 1986, n. 41, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1986, n. 49, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986.".
- Per il testo dell'art. 11, comma 16, della legge, si veda in nota all'art. 1.
- Il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1996, n. 140, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 421, reca: "Disposizioni urgenti per le attività produttive.".
- Si trascrive l'art. 7 della legge 25 marzo 1997, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), abrogato dall'art. 2 del decreto qui pubblicato, fatta salva, con riferimento alle procedure avviate fino al 30 giugno 2000 ed ancora in corso, l'applicazione della disciplina ivi contenuta fino all'adozione del decreto di cui all'art. 1 del decreto qui pubblicato:
"Art. 7 (Contributi per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso). - 1. L'erogazione del contributo in conto capitale relativo agli stati di avanzamento lavori a favore delle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai sensi dell'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, avviene sulla base della dichiarazione di accertamento della realizzazione fisica degli investimenti da parte degli istituti di credito finanziatori. Il programma di investimenti e l'ammontare definitivo dei contributi spettanti sono rideterminati, entro il tempo massimo previsto dal decreto di concessione, con il provvedimento di liquidazione a saldo del contributo in conto capitale.
Le somme non utilizzate riaffluiscono sulle disponibilità dei capitoli 8043 e 8044 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421.".
- Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293, reca: "Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59.".
- Si trascrive l'art. 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1999, n. 117 (Norme in materia di attività produttive):
"Art. 5 (Mercati agro-alimentari all'ingrosso). - 1.
Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della immediata realizzazione del Sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è riservato l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce la forma e la misura dell'agevolazione e le modalità di concessione.
2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concessi a favore delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, è fissata in quindici anni, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni.
Nei confronti delle iniziative già ammesse al finanziamento agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi è concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni.
3. Per le finalità di cui all'art. 11, commi 16, 17 e 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'art. 55, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzato a decorrere dal 1999 il limite d'impegno quindicennale di lire 22 miliardi.".
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della delibera CIPE del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1999, n. 257 (Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE)":
"Art. 3 (Devoluzione di funzioni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - Sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le seguenti funzioni:
a) determinazione degli indirizzi per la concessione di agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso, di cui all'art. 11, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2000, n. 149, reca: "Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".

Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 16, della citata legge 28 febbraio 1986, n. 41:
"16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attività mercatale, nonché alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:
1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;
2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:
a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;
b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale.".