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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 360

Regolamento recante modifiche agli articoli 239 e 240 e all'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 18-10-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 80, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti  gli  articoli  239  e  240 e l'appendice X al titolo III del
decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla  proposta  dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e
della navigazione;

                             E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche   all'articolo   239   del  decreto  del  Presidente  della
                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1.  All'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
    "a)  essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo
10  del  decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n.
558,   ed  esercitare  effettivamente  tutte  le  attivita'  previste
dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3.  Le  imprese  per  le  quali  sono  rilasciati  gli  atti  di
concessione  devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le
prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:
      a) superficie di officina non inferiore 120 m2;
      b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
      c) ingresso  avente  larghezza  ed  altezza rispettivamente non
inferiori a 2,50 m e 3,50 m.";
    c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
    "3-bis.  Le imprese devono essere altresi' permanentemente dotate
delle  attrezzature  e  strumentazioni  indicate  nell'appendice X al
presente titolo.";
    d) la lettera b) del comma 4 e' sostituita dalla seguente:
    "b)  deve  essere  iscritta  nel  registro  o  nell'albo  di  cui
all'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14
dicembre  1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle
attivita'  previste  dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio
1992,  n. 122. Qualora eserciti piu' di una delle predette attivita',
puo'  partecipare  a  raggruppamenti  individuati  nell'ambito  di un
consorzio  esclusivamente  per  il numero di attivita' effettivamente
svolte  strettamente  necessario a garantire a ciascun raggruppamento
la copertura di tutte le attivita' previste dall'articolo 1, comma 3,
della   citata  legge  n.  122  del  1992,  senza  cioe'  determinare
duplicazioni   di   competenze  tra  le  imprese  di  autoriparazione
partecipanti al raggruppamento stesso;";
    e) nel comma 4, le parole: "ed essere dotata delle attrezzature e
strumentazioni  tra  quelle  indicate  nell'appendice  X  al presente
titolo nonche' di quelle indicate nelle tabelle approvate col decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 1,
comma  1,  lettera  a),  della  legge  26  settembre  1996,  n.  507,
necessarie per la propria attivita' di sezione." sono soppresse;
    f) dopo  la  lettera  d)  del  comma  4,  e' aggiunta la seguente
lettera e):
    "e)  deve  essere  permanentemente  dotata  delle  attrezzature e
strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.";
    g) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
  "4-bis.  Le  imprese,  anche  se  aderenti  a consorzi, titolari di
concessione  concernente  esclusivamente il servizio di revisione dei
motocicli  e  dei  ciclomotori  a  due  ruote,  oltre  a possedere le
prescritte    autorizzazioni    amministrative,   devono   avere   la
disponibilita'  di  un  locale adibito ad officina con superficie non
inferiore  a  80  metri  quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri,
ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2
e 2,5 metri. Esse devono altresi' essere permanentemente dotate delle
attrezzature  e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice
X al presente titolo.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica,  tra l'altro, il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - L'art.  17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;".
              - L'art.  80,  commi  8  e  9,  del decreto legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285,  recante:  "Nuovo  codice  della
          strada", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, cosi' recita:
              "8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in
          relazione  a particolari e contingenti situazioni operative
          degli  uffici  provinciali  della  Direzione generale della
          M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
          periodiche  dei  veicoli  a  motore  capaci di contenere al
          massimo  sedici  persone compreso il conducente, ovvero con
          massa  complessiva  a  pieno  carico fino a 3,5 t, puo' per
          singole  province  individuate con proprio decreto affidare
          in   concessione  quinquennale  le  suddette  revisioni  ad
          imprese   di   autoriparazione   che  svolgono  la  propria
          attivita'   nel   campo   della  meccanica  e  motoristica,
          carrozzeria,  elettrauto  e gommista ovvero ad imprese che,
          esercendo  in prevalenza attivita' di commercio di veicoli,
          esercitino    altresi',   con   carattere   strumentale   o
          accessorio,  l'attivita'  di  autoriparazione. Tali imprese
          devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
          attivita'  di  autoriparazione  di cui all'art. 2, comma 1,
          della  legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni
          possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
          e  alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
          appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
          in  una  diversa  sezione del medesimo registro, in modo da
          garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
              9.  Le  imprese  di  cui  al  comma  8 devono essere in
          possesso    di    requisiti    tecnico-professionali,    di
          attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
          attivita'   di  verifica  e  controllo  per  le  revisioni,
          precisati  nel  regolamento;  il titolare della ditta o, in
          sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
          dei  requisiti  personali  e  professionali  precisati  nel
          regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
          il  periodo  della  concessione.  Il Ministro dei trasporti
          definisce  con  proprio  decreto  le  modalita'  tecniche e
          amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di
          cui al comma 8.".
              - Gli  articoli 239 e 240 e l'appendice X al titolo III
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre
          1992,  n.  495,  recante:  "Regolamento  di esecuzione e di
          attuazione  del  nuovo codice della strada", pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
          1992,  n.  303,  come  modificati dal presente regolamento,
          cosi' recitano:
              "Art. 239 (Art. 80 Cod. Str.) (Revisioni presso imprese
          o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi).
          -  1.  La  concessione  di  cui  all'art.  80, comma 8, del
          codice,   puo'  essere  rilasciata  a  singole  imprese  di
          autoriparazione,  di  seguito  denominate  imprese,  che ne
          facciano  direttamente  richiesta  e  che  si  impegnino  a
          svolgere  in  proprio  l'attivita'  di  revisione.  Qualora
          l'impresa  sia  titolare  di  piu' sedi operative, ciascuna
          delle  quali  risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e
          presso  le  quali  intende  effettuare le revisioni, devono
          essere  richieste  e  rilasciate  distinte  concessioni per
          ciascuna delle suddette sedi.
              2.  Le  imprese  di  cui  al comma 1, per effettuare la
          revisione   dei   veicoli   immatricolati   nelle  province
          individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
          al  fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di
          cui  all'art.  80,  comma 8, del codice, devono possedere i
          seguenti requisiti:
                a) essere  iscritte  nel  registro o nell'albo di cui
          all'art.  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          14 dicembre  1999,  n.  558,  ed  esercitare effettivamente
          tutte  le  attivita'  previste  dall'art. 1, comma 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 122;
                b) possedere    adeguata    capacita'    finanziaria,
          stabilita  con  decreto  del Ministro dei trasporti e della
          navigazione,   dimostrata   mediante   un'attestazione   di
          affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
                  1) aziende o istituti di credito;
                  2)  societa'  finanziarie  con capitale sociale non
          inferiore a 5.000.000.000 di lire;
                c) avere  sede  in una delle province per le quali il
          Ministro  dei  trasporti e della navigazione abbia ritenuto
          di  avvalersi  della  facolta' di cui all'art. 80, comma 8,
          del codice.
              3.  Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di
          concessione  devono  essere  dotate  di locali che, oltre a
          possedere   le  prescritte  autorizzazioni  amministrative,
          devono avere:
                a) superficie di officina non inferiore 120 m2;
                b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
                c) ingresso     avente     larghezza    ed    altezza
          rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.
              3-bis.    Le    imprese    devono    essere    altresi'
          permanentemente  dotate delle attrezzature e strumentazioni
          indicate nell'appendice X al presente titolo.
              4.  La  concessione  di  cui  all'art. 80, comma 8, del
          codice,  puo' altresi' essere rilasciata ai consorzi e alle
          societa'  consortili,  anche  in  forma  di cooperativa, di
          seguito  denominati  consorzi, appositamente costituiti tra
          imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa:
                a) deve  avere la propria officina nel territorio del
          comune  in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il
          raggruppamento  di  cui  alla  successiva lettera b). Detta
          officina puo' essere situata in comune diverso, anche se di
          diversa  provincia,  da  quello,  o da quelli, in cui hanno
          sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purche'
          tutti  detti  comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno
          sia   compreso  nell'ambito  della  provincia  per  cui  il
          consorzio  ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano
          di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve
          essere situato in uno dei comuni predetti;
                b) deve  essere  iscritta nel registro o nell'albo di
          cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
          14 dicembre  1999,  n.  558,  ed  esercitare effettivamente
          almeno  una  delle attivita' previste dall'art. 1, comma 3,
          della  legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti piu'
          di   una  delle  predette  attivita',  puo'  partecipare  a
          raggruppamenti  individuati  nell'ambito  di  un  consorzio
          esclusivamente  per  il  numero di attivita' effettivamente
          svolte   strettamente  necessario  a  garantire  a  ciascun
          raggruppamento  la copertura di tutte le attivita' previste
          dall'art.  1,  comma 3, della citata legge n. 122 del 1992,
          senza  cioe'  determinare duplicazioni di competenze tra le
          imprese  di  autoriparazione partecipanti al raggruppamento
          stesso;
                c) puo'   partecipare   ad  altri  consorzi  solo  se
          titolare  di  piu'  officine autorizzate. Ciascuna officina
          puo'  fare  parte  di  un solo consorzio. Le sedi operative
          delle   imprese   di  cui  ai  commi  1  e  2  non  possono
          partecipare,  neanche  limitatamente  ad  alcune sezioni, a
          consorzi;
                d) deve  avere  una o piu' officine ubicate in locali
          aventi le caratteristiche seguenti:
                  d.1) superficie non inferiore ad 80 m2;
                  d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
                  d.3) ingresso    avente    larghezza   ed   altezza
          rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m;
                e) deve    essere    permanentemente   dotata   delle
          attrezzature  e strumentazioni indicate nell'appendice X al
          presente titolo.
              4-bis.  Le  imprese,  anche  se  aderenti  a  consorzi,
          titolari   di  concessione  concernente  esclusivamente  il
          servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due
          ruote,  oltre  a  possedere  le  prescritte  autorizzazioni
          amministrative, devono avere la disponibilita' di un locale
          adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri
          quadrati,  larghezza  non inferiore a 4 metri, ingresso con
          larghezza  ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e
          2,5  metri.  Esse  devono  altresi'  essere permanentemente
          dotate  delle  attrezzature  e  strumentazioni  indicate al
          comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo.
              5.  I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione
          delle  revisioni  di  cui all'art. 80, comma 8, del codice,
          devono  altresi' possedere i requisiti previsti al comma 2,
          lettere b) e c).
              6.  Sono  a  carico  dell'impresa,  o del consorzio che
          richiede   la   concessione,  tutte  le  spese  inerenti  i
          sopralluoghi  effettuati  dai  funzionari  della  Direzione
          generale  della  M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei
          requisiti   tecnico-professionali  necessari.  Gli  importi
          relativi,  unitamente  a  quelli riguardanti i sopralluoghi
          volti  a  verificare  il  permanere dei predetti requisiti,
          sono  stabiliti  con  decreto  del Ministro dei trasporti e
          della  navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito il Ministro delle finanze.".
              "Art.  240  (Art. 80 Cod. Str.) (Requisiti dei titolari
          delle imprese e dei responsabili tecnici). - 1. I requisiti
          personali   e   professionali   del  titolare  dell'impresa
          individuale,  quando  questa  si  avvalga  di una sola sede
          operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i
          consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:
                a) avere raggiunto la maggiore eta';
                b) non  essere e non essere stato sottoposto a misure
          restrittive   di   sicurezza   personale   o  a  misure  di
          prevenzione;
                c) non   essere  e  non  essere  stato  interdetto  o
          inabilitato  o dichiarato fallito ovvero non avere in corso
          procedimento per dichiarazione di fallimento;
                d) essere  cittadino italiano o di altro Stato membro
          della  Comunita'  europea,  ovvero  di  uno Stato anche non
          appartenente  alla  Comunita' europea, con cui sia operante
          specifica condizione di reciprocita';
                e) non  avere  riportato  condanne per delitti, anche
          colposi  e  non  essere stato ammesso a godere dei benefici
          previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non
          essere sottoposto a procedimenti penali;
                f) essere     fisicamente     idoneo    all'esercizio
          dell'attivita'  in  base  a  certificazione  rilasciata dal
          competente   organo   sanitario  del  comune  di  esercizio
          dell'attivita';
                g) aver  conseguito un diploma di perito industriale,
          di geometra o di maturita' scientifica ovvero un diploma di
          laurea o di laurea breve in ingegneria;
                h) aver  superato  un  apposito  corso  di formazione
          organizzato secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento
          dei trasporti terrestri.
              2.  Il  responsabile  tecnico  deve inoltre svolgere la
          propria  attivita'  in  maniera continuativa presso la sede
          operativa  dell'impresa  o presso il consorzio cui e' stata
          rilasciata  la  concessione stessa. Il responsabile tecnico
          non  puo'  operare  presso  piu'  di  una sede operativa di
          impresa  o  presso  piu'  di  un  consorzio che effettui il
          servizio   di  revisione  ed  e'  tenuto  a  presenziare  e
          certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di
          revisione  che  si riferiscono alla sua responsabilita'. In
          caso  di temporanea assenza od impedimento del responsabile
          tecnico,   quest'ultimo  puo'  essere  sostituito,  per  un
          periodo  non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti
          e  con  i  criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti
          terrestri.".
              "Appendice  X  -  Art.  241 (407/a) (Attrezzature delle
          imprese   e  dei  consorzi  abilitati  alla  revisione  dei
          veicoli).  -  1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui
          devono  essere  dotati  le  imprese ed i consorzi abilitati
          alla revisione dei veicoli sono le seguenti:
                a) banco prova freni: apparecchiatura che permette di
          eseguire  la  verifica  delle  condizioni di efficienza dei
          dispositivi  di  frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi
          misurando  su  ogni  ruota  la forza di frenatura. I banchi
          prova freni devono avere:
                  1)  carico  ammissibile  per  asse  non inferiore a
          25.000 N;
                  2) sistema di misurazione elettronico;
                  3)  carreggiata  minima  di almeno 800 mm e massima
          non inferiore a 2200 mm;
                  4) stampante dei dati misurati;
                  5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N;
                  6)  sistema di pesatura che permetta di individuare
          la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata
          di  almeno  3000  kg,  per consentire la determinazione del
          tasso di frenatura.
              Le  imprese  ed  i consorzi che non abbiano disponibili
          banchi  prova  freni  appositamente concepiti, non potranno
          effettuare  revisioni  di  autoveicoli  con  quattro  ruote
          motrici o con piu' assi motori;
                b) opacimetro:  apparecchio  per la misurazione della
          fumosita'  dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed
          analisi  delle  fuliggini)  che  permette  di  esprimere un
          giudizio  sull'efficienza  della combustione, ai fini delle
          emissioni  delle  fuliggini  e  sul  conseguente  grado  di
          inquinamento  prodotto  dal funzionamento di un veicolo con
          motore  ad  accensione  spontanea.  I  tipi  di  opacimetri
          impiegati  dovranno  essere conformi alle specifiche di cui
          alla  direttiva  n.  72/306/CEE,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  251  del  26 settembre  1974,  recepita  con
          decreto  ministeriale  5 agosto  1974  [,  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 febbraio  1971, n. 323, e
          delle relative tabelle CUNA];
                c) analizzatore di gas di scarico: apparecchiatura in
          grado   di   valutare   le  emissioni  allo  scarico  degli
          autoveicoli  ad  accensione comandata. Tale apparecchiatura
          dovra'   essere   in  grado  di  controllare  le  emissioni
          inquinanti  e,  per  gli  autoveicoli  dotati  di  marmitta
          catalitica  e  sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O 2)
          ed  il  valore  lambda  [Per  gli analizzatori di ossido di
          carbonio  dovranno  essere  osservate  tutte le indicazioni
          contenute nella tabella CUNA NC 005/05 del 21 maggio 1982 e
          successive modificazioni e integrazioni.];
                d) banco  prova  giochi:  apparecchiatura idraulica o
          pneumatica  che  permette  di rilevare visivamente i giochi
          dei  sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere
          posta  direttamente  sul ponte sollevatore o in asse con le
          fosse  d'ispezione  per consentire l'esame dell'autoveicolo
          dal  basso.  La  forza di traslazione delle singole piastre
          deve   essere  sufficiente  a  determinare  lo  spostamento
          dell'area   di   appoggio  del  pneumatico  sulla  piastra,
          trasversalmente,  longitudinalmente  o in combinazione, per
          una  corsa  non  inferiore  a  40  mm.  Le  piastre  devono
          garantire   una   superficie  di  attrito  che  escluda  lo
          slittamento  relativo ruota-piastra, anche in condizione di
          bagnato.  Il  carico  ammissibile sulle piastre deve essere
          non  inferiore a 25.000 N per asse. In alternativa al banco
          prova   giochi  e'  ammessa  l'utilizzazione  di  un  banco
          oscillatore  che consenta la verifica dell'efficienza delle
          sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di
          sterzatura;
                e) fonometro:  strumento  capace  di  determinare  il
          rumore  di  diversi  livelli  [,  spettri  e  forme d'onda]
          provenienti  da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto
          previsto  dalla  direttiva  n.  84/424/CEE  art.  1,  punto
          5.2.2.1,  e' un fonometro di precisione conforme al modello
          prescritto   dalla   pubblicazione  n.  179  "Fonometri  di
          precisione",    seconda    edizione,    della   Commissione
          elettronica     internazionale    (IEC),    e    successive
          modificazioni ed integrazioni;
                f) contagiri:   apparecchiatura   che   consente   di
          misurare  il  numero  di  giri  dell'albero  motore  di  un
          autoveicolo  senza  procedere a smontaggi. Per l'esecuzione
          delle  prove  sui  veicoli  da  sottoporre  a revisione, e'
          necessario    che   l'impresa   concessionaria   abbia   la
          disponibilita'  di  contagiri, sia per motori ad accensione
          comandata che per motori ad accensione spontanea;
                g) provafari:  apparecchiatura  per il controllo e la
          determinazione dell'orientamento e dell'intensita' luminosa
          dei   proiettori   degli   autoveicoli,   che  consente  di
          riprodurre  su  uno  schermo interno all'apparecchio stesso
          l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su
          uno   schermo   posto   a   10  m  di  distanza  dal  faro.
          L'attrezzatura   deve   essere  dotata  di  un  sistema  di
          controllo  che  permetta di verificare l'allineamento della
          camera  ottica  con  l'asse longitudinale dell'autoveicolo;
          esso  deve,  inoltre,  possedere  i  seguenti  requisiti  e
          caratteristiche tecniche:
                  1)  misura  della  deviazione  orizzontale  con una
          precisione di <$>\pm <$> 5 cm (a 10 m);
                  2)   misura  della  deviazione  verticale  con  una
          precisione di <$>\pm <$> 2 cm (a 10 m);
                  3)  misura dell'intensita' luminosa con fondo scala
          almeno  pari  a  100.000  lux,  precisione  <$>\pm <$> 5% e
          risoluzione inferiore a 5000 lux;
                  4)  sistema  ottico  che  permetta  di  controllare
          proiettori  con  il centro di altezza da terra compreso tra
          300 e 1400 mm;
                h) ponte  sollevatore:  attrezzatura  che permette di
          sollevare  un  veicolo  ad  un'altezza tale che consenta di
          verificare   dal   basso  le  strutture  e  gli  organi  di
          trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente
          in  cui  e' installato devono poter garantire un'altezza di
          sollevamento  pari a 1,8 m per veicoli di massa pari almeno
          a 3500 kg. Devono, altresi', essere assicurati:
                  1)  uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm,
          intorno al ponte;
                  2)  circuiti  di sicurezza che permettano l'arresto
          del   movimento   discendente   del   ponte,  quando  viene
          interrotto   il  raggio  luminoso  di  rele'  fotoelettrici
          applicati  sui  bordi  esterni inferiori delle superfici di
          guida;
                  3)  dispositivi  di  sicurezza  contro l'improvvisa
          perdita di pressione nel sistema idraulico;
                  4)  banco  prova  giochi  incorporato  e  rigidita'
          sufficiente  ad  assorbire  la  spinta delle piastre, salvo
          quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui
          alla lettera d);
                  5)  pedane  di  lunghezza non inferiore a 4500 mm e
          larghezza non inferiore a 600 mm;
                  6)  dispositivo di sincronizzazione degli organi di
          sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane
          indipendentemente dalle distribuzioni di carico;
                  7)  dispositivo  di  sicurezza  nei  confronti  del
          sovraccarico;
                i) fossa  d'ispezione: in luogo del ponte sollevatore
          possono  essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti
          dimensioni:
                  1) lunghezza non inferiore a 6 m;
                  2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore
          a 0,75 m;
                  3) altezza non inferiore a 1,8 m;
                l) sistema  di pesatura: apparecchiatura che permette
          di  individuare  la massa complessiva, su un asse o su ogni
          singola   ruota   in   assenza   di   dislivelli   (veicoli
          perfettamente  in  piano). L'apparecchiatura deve avere una
          portata  di  almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema
          di   riproduzione   delle  misure  effettuate  su  supporto
          cartaceo.  Il  sistema  in  questione,  qualora rispondente
          anche  alle  caratteristiche  previste  al punto 6), sub a)
          puo' intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.
              1-bis.  Qualora  intendano  effettuare la revisione dei
          veicoli  a  due  ruote,  le  imprese e i consorzi di cui al
          comma  1  devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e
          strumentazioni  indicate  al  comma  1  anche  la  seguente
          apparecchiatura:
                banco  prova  freni:  apparecchiatura che consente di
          eseguire  la  verifica  delle  condizioni di efficienza dei
          dispositivi  di  frenatura  dei ciclomotori e motoveicoli a
          due  ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I
          banchi prova freni devono avere:
                a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000
          N;
                b) sistema di misurazione elettronico;
                c) stampante dei dati misurati;
                d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
                e) sistema di pesatura che permetta di individuare la
          massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N;
                f) analizzatore  dei  gas di scarico: apparecchiatura
          in   grado  di  valutare  le  emissioni  allo  scarico  dei
          ciclomotori   e   motoveicoli   con  motore  ad  accensione
          comandata  a  due  e  quattro  tempi.  Tale apparecchiatura
          dovra'   essere   in  grado  di  controllare  le  emissioni
          inquinanti del CO, CO2, HC e O2.
              1-ter. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni
          dei  veicoli  a  due  ruote  devono  possedere  le seguenti
          attrezzature e strumentazioni:
                a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di
          eseguire  la  verifica  delle  condizioni di efficienza dei
          dispositivi  di  frenatura  dei ciclomotori e motoveicoli a
          due  ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I
          banchi prova freni devono avere:
                  1)  carico  ammissibile  per  ruota non inferiore a
          5.000 N;
                  2) istema di misurazione elettronico;
                  3) stampante dei dati misurati;
                  4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
                  5)  sistema di pesatura che permetta di individuare
          la  massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000
          N;
                b) analizzatore  dei  gas di scarico: apparecchiatura
          in   grado  di  valutare  le  emissioni  allo  scarico  dei
          ciclomotori   e   motoveicoli   con  motore  di  accensione
          comandata  a  due  e  quattro  tempi.  Tale apparecchiatura
          dovra'   essere   in  grado  di  controllare  le  emissioni
          inquinanti del CO, CO2, HC e O2;
                c) fonometro:  strumento  di tipo omologato capace di
          determinare  il  rumore di diversi livelli, spettri e forme
          d'onda provenienti da una sorgente sonora;
                d) provafari:  apparecchiatura  di tipo omologato per
          il  controllo e la determinazione dell'orientamento e della
          intensita'  luminosa  dei  proiettori dei ciclomotori e dei
          motoveicoli sottoposti a revisione;
                e) ponte  sollevatore:  attrezzatura  che permette di
          sollevare  il  ciclomotore  o  motoveicolo, a due ruote, ad
          un'altezza  tale  che consenta di verificare le strutture e
          gli  organi  di  trasmissione dello stesso. Devono altresi'
          essere assicurati:
                  1)  uno  spazio libero di larghezza di almeno 60 cm
          intorno al ponte;
                  2)  circuiti  di sicurezza che permettano l'arresto
          del movimento discendente del ponte;
                  3)  dispositivi  di  sicurezza  contro l'improvvisa
          perdita di pressione nel sistema idraulico;
                  4)  un  dispositivo  di sicurezza nei confronti del
          sovraccarico;
                f) contagiri:   apparecchiatura   che   consente   di
          misurare  il  numero  di  giri del motore del ciclomotore o
          motoveicolo   senza   procedere  a  smontaggi  delle  parti
          meccaniche dello stesso.
              2. Le apparecchiature indicare alle lettere a), b), c),
          e),  f)  e  g) del comma 1, nonche', quella di cui al comma
          1-bis,  devono  rispondere  altresi'  alle  caratteristiche
          tecnico-funzionali  dettate dalle tabelle di unificazione a
          carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti
          e  della  navigazione.  Dette  tabelle  indicano  anche  le
          modalita'    di    utilizzazione    delle   apparecchiature
          medesime.".

          Note all'art. 1, comma 1:
              - Per  il  testo  vigente dell'art. 239 del decreto del
          Presidente  della Repubblica n. 495/1992 si veda nelle note
          alle premesse.

          Note all'art. 1, comma 1, lettera a):
              - L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
          14 dicembre  1999,  n.  558,  recante: "Regolamento recante
          norme per la semplificazione della disciplina in materia di
          registro  delle imprese, nonche' per la semplificazione dei
          procedimenti  relativi alla denuncia di inizio di attivita'
          e  per  la  domanda  di  iscrizione  all'albo delle imprese
          artigiane  o  al  registro  delle  imprese  per particolari
          categorie   di   attivita'   soggette   alla   verifica  di
          determinati     requisiti    tecnici    (numeri    94-97-98
          dell'allegato   1  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59)",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 21 novembre 2000, n.
          272, cosi' recita:
              "Art.  10 (Imprese di autoriparazione). - 1. Le imprese
          che  intendono esercitare l'attivita' di autoriparazione di
          cui  alla  legge  5 febbraio  1992,  n.  122,  e successive
          modificazioni,  presentano, ai sensi dell'art. 22, comma 3,
          del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di
          inizio   di   attivita',   specificando  le  attivita'  che
          intendono esercitare tra quelle previste dall'art. 1, comma
          3,   della   medesima   legge   5 febbraio  1992,  n.  122,
          dichiarando,  altresi', il possesso del requisito di cui al
          comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese
          esercenti  in  prevalenza attivita' di commercio e noleggio
          di  veicoli,  quelle  di  autotrasporto  di merci per conto
          terzi  iscritte  all'albo  di  cui  all'art. 12 della legge
          6 giugno   1974,   n.  298,  che  svolgano,  con  carattere
          strumentale  o  accessorio,  attivita'  di  autoriparazione
          nonche'   ogni   altra   impresa   o  organismo  di  natura
          privatistica  che  svolga  attivita' di autoriparazione per
          esclusivo uso interno.
              2.  Le  imprese artigiane presentano la denuncia di cui
          al  comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato,
          unitamente  alla  domanda d'iscrizione al relativo albo. Le
          altre  imprese  presentano,  per  ogni  unita'  locale,  la
          denuncia  di  cui  al  comma  1, unitamente alla domanda di
          iscrizione,  all'ufficio  del  registro  delle  imprese che
          provvede,  ai  sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  7 dicembre  1995,  n.  581,
          all'iscrizione provvisoria dell'impresa entro il termine di
          dieci  giorni  e all'iscrizione definitiva, previa verifica
          d'ufficio   del  possesso  dei  requisiti  previsti,  entro
          sessanta giorni dalla denuncia.
              3.  Ciascuna  impresa  puo' richiedere l'iscrizione per
          una  o  piu' delle attivita' previste dall'art. 1, comma 3,
          della  legge  5 febbraio  1992,  n.  122, in relazione alle
          attivita'  effettivamente  esercitate.  Salvo  il  caso  di
          operazioni  strumentali  o accessorie strettamente connesse
          all'attivita'  principale,  non  e'  consentito l'esercizio
          delle  attivita' previste dall'art. 1, comma 3, della legge
          5 febbraio  1992,  n.  122,  senza  la  relativa  specifica
          iscrizione.
              4.   Ai   fini   dell'esercizio   delle   attivita'  di
          autoriparazione,   l'impresa  deve  documentare,  per  ogni
          unita'  locale  sede  di  officina,  la  preposizione  alla
          gestione  tecnica di persona dotata dei requisiti personali
          e  tecnico-professionali  di  cui  all'art.  7  della legge
          5 febbraio  1992,  n.  122.  Ove  in  possesso del suddetto
          requisito, alla gestione tecnica puo' essere preposto anche
          il  titolare  dell'officina.  Non puo' essere preposto alla
          gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.
          All'impresa  artigiana  si applica l'art. 2, comma 4, della
          legge 8 agosto 1985, n. 443.
              5.  Ferme  restando  le  disposizioni vigenti, comunque
          riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla
          legge  5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema
          di      autorizzazioni     amministrative     di     tutela
          dall'inquinamento   e   di   prevenzione  degli  infortuni,
          l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito
          esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta
          attivita',  nel  registro  delle  imprese o nell'albo delle
          imprese artigiane.
              6.  I  richiami  alle  "sezioni  ,  al  "registro delle
          imprese  esercenti  attivita' di autoriparazione nonche' al
          "registro  di  cui  all'art.  2  ,  contenuti  nella  legge
          5 febbraio  1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi,
          devono   intendersi   riferiti,   per   le   attivita'   di
          autoriparazione  al  "registro  delle imprese e nel caso di
          impresa artigiana, all'"albo delle imprese artigiane .".
              - L'art.  1,  comma  3, della legge 5 febbraio 1992, n.
          122,  recante:  "Disposizioni in materia di sicurezza della
          circolazione   stradale   e  disciplina  dell'attivita'  di
          autoriparazione",   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          19 febbraio 1992, n. 41, cosi' recita:
              "Art. 1 (Attivita' di autoriparazione). - Omissis.
              3.   Ai   fini  della  presente  legge  l'attivita'  di
          autoriparazione si distingue nelle attivita' di:
                a) meccanica e motoristica;
                b) carrozzeria;
                c) elettrauto;
                d) gommista".

          Note all'art. 1, comma 1, lettera d):
              - Per  l'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  si veda nelle note all'art. 1, comma 1, lettera
          a).
              - Per  l'art.  1,  comma  3, della legge n. 122/1992 si
          veda nelle note all'art. 1, comma 1, lettera a).