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LEGGE 11 novembre 1996, n. 575

Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decretilegge in materia di recupero dei rifiuti.

note: Entrata in vigore della legge: 12/11/1996
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  12-11-1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

2. Dal 7 novembre 1996 fino al 25 febbraio 1997, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato ai sensi degli articoli 1 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, nonché ai sensi degli articoli 1, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per il recepimento coordinato delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, alle attività di riutilizzo, riciclaggio, trasporto e smaltimento di rifiuti si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: FLICK



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali delle Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note all'art. 1:
- I decreti-legge citati nel comma 1 riguardano la disciplina delle attività di recupero dei rifiuti.
- Il testo degli articoli 1 e 38 della legge n. 146/1994, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, è il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4".
"Art. 38 (Rifiuti: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/156/CEE, relativa ai rifiuti, e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) uniformare la normativa nazionale alle definizioni e alle classificazioni dei rifiuti individuati come tali dalla normativa comunitaria;
b) promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
c) adottare forme separate di conferimento e raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;
d) prescrivere, ai fini dell'attuazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/156/CEE, l'obbligo dell'autorizzazione per le imprese che effettuano il recupero dei rifiuti come materia e come fonte di energia, prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo medesimo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della citata direttiva, nel rispetto delle condizioni indicate dai medesimi articoli e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE;
e) prevedere che i rifiuti destinati al recupero esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione ai sensi della lettera d), debbano essere accompagnati durante il trasporto esclusivamente dalla bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, integrata dalla descrizione merceologica e dalle caratteristiche del rifiuto;
f) prevedere che i rifiuti inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni non possano essere riutilizzati attraverso l'immissione diretta nell'ambiente senza trattamento o preselezione effettuati mediante impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
g) prevedere l'obbligatorietà dello smaltimento definitivo dei rifiuti non recuperabili in ambiti territoriali definiti per il conseguimento dell'autosufficienza e lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo;
h) prevedere che a livello regionale siano definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
i) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento;
l) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti ai principi e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità all'art. 7 della direttiva 91/156/CEE e all'art. 6 della direttiva 91/689/CEE;
m) assicurare il necessario coordinamento della disciplina del trasporto dei rifiuti con il regolamento CEE n. 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio;
n) introdurre a livello regionale procedure amministrative integrate per il rilascio delle autorizzazioni, previste dalla normativa in materia di tutela ambientale, relative agli impianti di smaltimento dei rifiuti, prevedendo a tal fine il ricorso a conferenze di servizi, cui partecipino i responsabili delle amministrazioni interessate.
2. Il Governo è autorizzato ad adottare entro il 1 maggio 1994 un regolamento di attuazione della disciplina dei rifiuti destinati alle operazioni che comportano una possibilità di recupero di cui all'allegato II B della citata direttiva del Consiglio 91/156/CEE e indicati nella lista verde di cui all'allegato II al citato regolamento CEE n. 259/93".
- Il testo degli articoli 1, 6 e 43 della legge n. 52/1996, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, è il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialità dell'attività amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4".
"Art. 6 (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE). - 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge.
2. Il termine di cui all'art. 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'art. 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovrà provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera c), e dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto art. 4 e applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge".
"Art. 43 (Norme sugli imballaggi). - 1. L'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere norme volte alla prevenzione ed alla riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e a evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza;
b) prevedere la costituzione di sistemi aperti alla partecipazione degli operatori dei settori interessati e alla partecipazione degli enti pubblici, ai fini della restituzione e/o raccolta degli imballaggi, del loro reimpiego o recupero, secondo il principio della responsabilità condivisa;
c) definire strumenti economici al fine di disporre di fondi sufficienti al funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b);
d) definire sistemi di incentivazione al fine dello sviluppo di capacità inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di mercato per i materiali di imballaggio riciclati;
e) definire modalità di incentivazione al riutilizzo, anche attraverso sistemi di cauzionamento degli imballaggi, nonché le misure per la riduzione degli imballaggi immessi sul mercato;
f) definire linee guida per l'integrazione dei piani di gestione dei rifiuti;
g) elaborare programmi nazionali di prevenzione, al fine della riduzione alla fonte dei rifiuti da imballaggio, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
h) definire le modalità di analisi per la determinazione dei metalli pesanti negli imballaggi;
i) definire le modalità di informazione agli utenti;
l) definire modalità di incentivazione alla raccolta, anche mediante modifiche alle disposizioni in materia di tasse sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
m) adottare ogni misura utile al fine dell'attuazione del principio secondo il quale chi è responsabile dell'inquinamento deve assumersi gli oneri economici per la sua eliminazione;
n) prevedere che l'attuazione della direttiva non comporti oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato o degli enti del settore pubblico allargato;
o) fissare un obiettivo di recupero da raggiungere in cinque anni del 65 per cento in peso degli imballaggi, con un limite minimo del 50 per cento;
p) fissare, nell'ambito degli obiettivi di cui alla lettera o) ed entro la stessa scadenza, il riciclo di non meno del 25 per cento, avendo come obiettivo il 45 per cento in peso di tutti i materiali di imballaggio, garantendo comunque un riciclo non inferiore al 15 per cento in peso per ciascun materiale di imballaggio".
- Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 462/1996, recante disciplina delle attività di recupero dei rifiuti, sono i seguenti:
"Art. 1 (Campo di applicazione ed esclusione). - 1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al recupero dei rifiuti in attesa del recepimento delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, e comunque non oltre il 30 novembre 1996.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i materiali compresi nell'allegato I alla direttiva 91/156/CEE ed individuati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994 che, nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale e sanitaria, sono effettivamente destinati al riutilizzo in cicli di produzione, restano esclusi dal campo di applicazione del regime dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, e successive modificazioni.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il deposito temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, all'interno dello stabilimento dove sono prodotti, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) lo stoccaggio sia effettuato nello stesso luogo dove i rifiuti sono prodotti;
b) i rifiuti stoccati non contengano policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;
c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non sia superiore a 10 metri cubi;
d) i rifiuti stoccati siano asportati con cadenza almeno semestrale, ovvero, qualora il quantitativo massimo di rifiuti stoccati sia inferiore a 2 metri cubi, con cadenza almeno annuale;
e) sia data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;
f) lo stoccaggio dei rifiuti sia effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
4. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 3 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza ed il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti al comma 3 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.
5. Le attività di recupero dei rifiuti effettuate nel luogo di produzione, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, si considerano parte integrante della produzione e sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) le attività di riutilizzo dei residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare o agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;
b) i semilavorati non costituenti residui di produzione o di consumo;
c) i materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) le attività di raccolta di residui destinati al riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni, che operano anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;
e) i residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli;
f) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alla struttura di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
g) le attività di riutilizzo di residui che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. All'art. 8, comma 2, secondo capoverso, della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: 'di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità' sono sostituite dalle seguenti: 'di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità'. All'art. 8, comma 3, ultimo capoverso, della legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: 'di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità' sono sostituite dalle seguenti: 'di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità'. All'art. 9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: 'di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità' sono sostituite dalle seguenti: 'di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità'. Per gli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di residui deve essere effettuata comunicazione alla regione competente".
"Art. 2 (Procedure semplificate). - 1. Entro e non oltre il termine di cui all'art. 1, le attività di raccolta e trasporto di rifiuti individuati come residui negli allegati 2 e 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e nel decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo decreto, che sono effettivamente destinati al riutilizzo, nonché le operazioni di recupero dei medesimi di cui all'allegato II B della direttiva 91/156/CEE, possono essere intraprese decorsi trenta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla regione o alla provincia autonoma nella cui circoscrizione territoriale ha sede legale l'impresa o la società che svolge attività di raccolta o trasporto ovvero sono effettuate le operazioni di trattamento e di recupero dei rifiuti. Sono valide le comunicazioni già presentate al Comitato nazionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, alle regioni e alle province autonome alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengano tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è redatta in carta semplice e deve essere corredata da una relazione dalla quale deve risultare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui agli allegati II e III al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, ed in particolare:
a) per la raccolta ed il trasporto:
1) quantità, natura, origine, destinazione, frequenza media della raccolta;
2) tipologia del mezzo di trasporto utilizzato;
b) per le operazioni di recupero:
1) provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei rifiuti;
2) stabilimento e ciclo di trattamento e di recupero;
3) caratteristiche merceologiche delle materie derivanti dai predetti cicli di recupero.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste.
4. I soggetti che svolgono le attività di raccolta e trasporto di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
5. Restano fermi tutti gli altri adempimenti e le disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni".
"Art. 3 (Trasporti transfrontalieri). - 1. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, le autorità competenti di spedizione e di destinazione dei trasporti transfrontalieri sono individuate nelle regioni o province autonome in cui sono stoccati o dove sono diretti le sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e IV del regolamento medesimo.
L'autorità di transito è individuata nel Ministero dell'ambiente.
2. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze o dei materiali elencati negli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 259/93, ai sensi dell'art.
26 del regolamento medesimo, è punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire trenta milioni. Se il fatto illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze non corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni. Alla condanna consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato".
"Art. 4 (Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). - 1. All'art. 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
' 3. Fermo quanto disposto dall'art. 5, comma 10, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995, e degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1997.';
b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: 'Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il predetto potere di riequilibrio tariffario è esteso fino al 31 ottobre 1996.';
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
' 5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art. 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.
2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.';
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
' 6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'art. 70, sono presentate per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 63, sono presentati entro il 20 gennaio 1997 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di cui all'art. 66, commi 3, 4, 5 e 6, sono presentate per l'anno 1995 entro il 15 ottobre e le relative riduzioni, ove previste dal regolamento della tassa, hanno effetto dal 1 gennaio.'.
2. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'art. 66, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta".
"Art. 5 (Modifiche di disposizioni autorizzative). - 1.
L'iscrizione delle imprese esercenti attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi all'albo di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sostituisce l'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed è deliberata dalla sezione regionale dell'albo nella cui circoscrizione territoriale ha sede legale il richiedente, in attuazione della normativa vigente e delle direttive emesse dal Comitato nazionale dell'albo medesimo. Con il regolamento di cui al comma 7 sono altresì determinate le modalità e le condizioni di iscrizione delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi.
2. Le imprese che intendono svolgere attività di smaltimento, non comprese tra quelle individuate al comma 1, sono iscritte all'albo di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sulla base della comunicazione alla sezione regionale territorialmente competente dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'albo gli interessati possono proporre, entro trenta giorni dalla conoscenza dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'albo.
4. In caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, la sezione regionale territorialmente competente o il Comitato nazionale procedono, in contraddittorio con l'interessato, alla cancellazione dell'impresa dall'albo e se l'impresa è stata iscritta sulla base della comunicazione dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ne danno comunicazione alla regione per i provvedimenti di competenza.
5. Per le attività di cui al comma 1, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, vengono prorogate anche in data successiva al 1 giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. I provvedimenti di variazione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché i provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca, sono adottati dalle stesse amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridefinite le modalità organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi spettanti a tutti i componenti delle sezioni regionali dell'albo.
9. Le imprese le cui domande di iscrizione sono state istruite con esito positivo alla data del 7 novembre 1995 dalle sezioni regionali sono iscritte all'albo. Le sezioni regionali comunicano agli interessati l'esito negativo dell'istruttoria".
"Art. 6 (Sanzioni e causa di non punibilità). - 1.
Chiunque effettua le operazioni disciplinate dal presente decreto senza aver effettuato la comunicazione nei termini previsti ovvero sulla base di una comunicazione incompleta o contenente dichiarazioni false o mendaci è punito con le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le attività di smaltimento non autorizzate.
2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative ai rifiuti individuati come residui, non osserva le prescrizioni di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi i rifiuti individuati come residui pericolosi. In caso di superamento dei valori limite di emissione ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonché del riutilizzo in cicli di combustione di rifiuti individuati come residui non conformi alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
3. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i rifiuti individuati come residui e i materiali disciplinati dal presente decreto non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo".