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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1915, n. 1899

Col quale vengono prorogati al 31 dicembre 1920 i termini stabiliti dall'art. 15 della legge 13 dicembre 1903, n. 474, per l'esecuzione, da parte dei consorzi idraulici o di privati proprietari dell'Agro romano, dei lavori di allacciamento di sorgive e di altre opere. (015U1899)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 20/04/2024
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))