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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012, n. 236

Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13G00004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2013
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  6-7-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che demanda al Ministro della difesa l'emanazione di un regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione ai contratti e alle procedure in economia relativi a lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante «Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante: «Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'art. 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109»;
Visti gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante: «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, concernente: «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200, recante: «Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006, recante: «Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa»;
Acquisito il parere n. 159/2010 del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 19 novembre 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 247/2012 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2012;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito oggettivo e soggettivo
1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», limitatamente ai contratti e alle procedure in economia relativi a lavori, servizi e forniture, di competenza del Ministero della difesa di cui sono parte organismi della Difesa, diversi da quelli di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del citato codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché quelle in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100.
- Si riporta il testo dell'art. 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, e poi dall'art. 33 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292:
«Art. 196. (Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE) - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, in armonia con il presente codice, per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione ai contratti di lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE. Si applica il comma 5 dell'articolo 5. Il regolamento disciplina altresì gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere adottati capitolati in materia di forniture e servizi, contenenti norme di dettaglio e tecniche relative ai contratti di cui al comma 1, nonché un capitolato generale relativo ai lavori del genio militare, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tali capitolati, menzionati nel bando o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto.
3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a), e lettere b.2) e c), per gli appalti pubblici di forniture del Ministero della difesa di rilevanza comunitaria di cui al comma 1 il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'allegato V;
211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'allegato V.
4. In deroga all'articolo 10, limitatamente agli appalti pubblici di lavori di cui al comma 1, l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico- amministrative.
5. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti della difesa, di cui al comma 1 sono redatti con le modalità di cui all'articolo 128, comma 11. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissione delle parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 17 e 18, per la pubblicità di cui al citato articolo 128, comma 11.
6. Il regolamento di cui al comma 1 indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi e le forniture in economia del Ministero della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE. Fino alla sua entrata in vigore, si applicano le norme vigenti in materia. Per i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 125, comma 5.
8. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, che sarà disciplinata dal regolamento di cui al comma 1.».
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ( Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, come modificato prima dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e poi dall'art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170 (Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 agosto 2005, n. 201.
Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006, n. 107:
«Art. 14. (Acquisti e servizi in economia) - 1.
Possono essere eseguite in economia sotto la diretta responsabilità dei titolari del potere di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma, indipendentemente dal relativo importo, le acquisizioni di beni e servizi:
a) relative a interventi dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza, secondo le vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative;
b) relative a categorie di interventi, previamente individuate con decreto del Ministro della difesa, necessarie ai fini della tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o per la salvaguardia di particolari esigenze operative.
2. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma 1, sono effettuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
3. Possono anche essere eseguiti in economia sotto la diretta responsabilità dei titolari del potere di spesa, entro il limite di 130.000 euro con esclusione dell'I.V.A., le acquisizioni di beni e servizi rientranti nelle voci di spesa e nei limiti di importo che sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa che definisce anche le correlate procedure. Per le forniture di beni è fatto salvo quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni. I predetti limiti di spesa sono adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi, qualora non si faccia ricorso alla procedura in economia, trovano applicazione, salvo quanto disposto dal comma 1, le norme vigenti in materia.
5. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, è autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa. Presso gli organi periferici il titolare del potere di spesa è il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa. Il comandante, anche se non riveste grado dirigenziale, può autorizzare:
a) indipendentemente dal relativo importo, le spese afferenti a categorie di beni e servizi individuate con decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera b);
b) entro i limiti e per le voci di spesa di cui al comma 3, previa autorizzazione da parte dell'alto comando competente ovvero da parte dell'autorità logistica centrale o di quella individuata dagli ordinamenti di Forza armata. Per l'Arma dei carabinieri l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità individuata da apposito provvedimento del Comando generale.
6. I limiti di somma di cui al presente articolo si intendono riferiti al valore massimo di ciascuna provvista di ogni singola fattispecie che presupponga unicità di approvvigionamento. Il ricorso alla procedura in economia, per ciascuna delle spese, è disposto con atto del titolare del potere di spesa che indica la fattispecie normativa e i motivi per i quali è adottata la procedura stessa. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi acquisizione di beni o servizi che possa considerarsi con carattere unitario, in più acquisizioni.»
«Art. 15. (Esecuzione degli acquisti in economia) - 1. L'acquisizione di beni e servizi in economia può essere effettuata:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguibili in amministrazione diretta:
a) i servizi per i quali non occorra l'intervento di imprese; essi sono effettuati con materiali, utensili e mezzi dell'amministrazione o appositamente noleggiati e con personale dell'amministrazione;
b) le forniture a pronta consegna ed i servizi a pronta esecuzione.
3. Sono eseguibili con il sistema del cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi affidate direttamente a persone ovvero imprese di notoria capacità ed idoneità.
4. Per le forniture ed i servizi di cui al comma 2, lettera b), ed al comma 3:
a) si prescinde dalla richiesta di più preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A. Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
b) in ogni altro caso, mediante gara informale con richiesta di preventivi ad almeno cinque ditte ed acquisizione di almeno tre preventivi. Nel caso di esito in- fruttuoso della gara, si ripete l'indagine di mercato e in tal caso l'acquisizione può essere aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo. Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto della negoziazione debba essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Le lettere di ordinazione e gli atti negoziali stabiliscono le condizioni di esecuzione delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da infliggere in caso di ritardo, l'obbligo del contraente di uniformarsi a sua cura e spese a tutte le norme vigenti in materia, nonché la facoltà per l'amministrazione di provvedere in danno del contraente e di risolvere l'accordo mediante semplice denuncia qualora il contraente medesimo venga meno ai patti concordati.
6. Gli organismi provvedono direttamente, entro trenta giorni dalla data del collaudo o dalla data di presentazione della fattura, se successiva, al pagamento delle spese relative alle acquisizioni di beni e servizi effettuate in economia, con i fondi ricevuti in conto anticipazioni e provvedono anche per le spese autorizzate con provvedimento ministeriale, qualora ciò sia disposto nell'atto di autorizzazione.».
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2000, n. 131.
Il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2000, n. 167.
Il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2006, n. 120.
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice nell'ordinamento militare), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270 (Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2011, n. 37.
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288.

Note all'art. 1:
Per il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 208 del 2011:
«Art. 2. (Finalità e ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto disciplina i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per oggetto:
a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;
b) forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;
c) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
d) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera b), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
e) lavori e servizi per fini specificatamente militari;
f) lavori e servizi sensibili.».
Per il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2012, nonché per il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, v. nelle note alle premesse.