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REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1936, n. 2523

Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. (036U2523)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2650 (in G.U. 12/03/1938, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1955)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-7-1937

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1931-IX, n. 371, che istituisce il Commissariato per il turismo ed i successivi R. decreto-legge 21 novembre 1934-XIII, n. 1851, e R. decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, che ne trasferiscono le attribuzioni al Sottosegretariato prima e successivamente al Ministero per la stampa e la propaganda;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per la disciplina delle aziende che si occupano di viaggi e di turismo, secondo la mozione approvata dalla Corporazione dell'ospitalità nella sua prima sessione;
Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1931-X circa la vigilanza ed il controllo sulle agenzie di viaggio e sugli uffici di turismo;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, od il regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le aziende che, disponendo di una organizzazione adeguata, prestano mediante compenso l'assistenza turistica ai viaggiatori, sono distinte in tre categorie:

Categoria A - Uffici viaggi e turismo;

Categoria B - Uffici turistici;

Categoria C - Uffici di navigazione.

Per «assistenza turistica» ai fini del presente decreto, s'intende lo svolgimento di tutte o di alcune delle operazioni indicate nell'articolo seguente.