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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. (023U3267)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1924
L'Errata-Corrige (in G.U. 31/05/1924, n. 128) ha modificato il tipo di provvedimento da Regio decreto-legge a Regio decreto.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2013)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-6-1924

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, e della potestà concessagli con l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e con l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, di estendere le leggi del Regno alle nuove Provincie con le necessarie disposizioni di coordinamento;
Nonchè i seguenti provvedimenti legislativi aventi vigore nelle nuove Provincie: prescrizioni 24 dicembre 1839, n. 30357 per il Tirolo; ordinanza governatoriale 13 luglio 1844, numero 7507, per Gorizia e Gradisca; legge imperiale 3 dicembre 1852, B. L. I., n. 250; legge 19 febbraio 1873, Boll. prov. n. 20, per la Dalmazia; ordinanza Ministeriale 3 luglio 1873, n. 6953, per l'Impero; legge 9 novembre 1880, Boll. prov. n. 2 ex 1881, per la Dalmazia; legge 27 dic. 1881, Boll. prov. n. 5, per l'imboschimento del Carso nel territorio di Trieste; notificazione Luogotenenziale 4 marzo 1882, Boll. prov. n. 9, per il Litorale; legge 11 novembre 1883, Boll.
prov. n. 11, ex 1884, per l'Istria; legge 9 dicembre 1883, Boll.
prov. n. 13, per l'imboschimento del Carso nella Contea principesca di Gorizia e Gradisca; notificazione Luogotenenziale 24 febbraio 1884, Boll. prov. n. 12, per il Litorale; ordinanza Luogotenenziale 1° giugno 1884, Boll. prov. n. 12, per il Litorale; legge 30 giugno 1884, B. L. I., n. 117 per l'Impero; legge 7 febbraio 1888, B. L. I., n. 17 per l'Impero; ordinanza Luogotenenziale 19 novembre 1891, Boll.
prov. n. 43, per il Tirolo; legge 24 maggio 1893, Boll. prov. n. 34, per la regione del Carso nel Margraviato d'Istria; legge 21 agosto 1894, Boll. prov. n. 21, per il Carso delle isole del Quarnero; legge 5 giugno 1897, Boll. prov. n. 21, per la Contea principesca del Tirolo; legge 16 dicembre 1908, Boll. prov. n. 10, per l'imboschimento del Margraviato d'Istria; legge 4 gennaio 1909, B. L.
I. n. 4, per l'Impero; ordinanza Luogotenenziale 26 maggio 1911, n. 900-6, per la Contea principesca del Tirolo; legge 9 settembre 1912, Boll. prov. n. 22, per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca; legge 29 ottobre 1912, Boll. prov. n. 22, per la Dalmazia; legge 12 dicembre 1912, Boll. prov. n. 34, per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca; legge 12 maggio 1913, Boll. prov. n. 17, per la Dalmazia;
Ritenuta l'urgenza di coordinare ed unificare con gli opportuni adattamenti e le necessarie modificazioni tutte queste varie e complesse disposizioni in materia di boschi e di terreni di montagna;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra, per la marina, per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.