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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2363

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  31-3-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modificate proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 41. - Il comma ottavo: "L'insegnamento di Patologia generale importa un colloquio alla fine del 1° anno di corso, gli insegnamenti di Patologia speciale medica e metodologia clinica e di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica importano, alla fine del 1° anno di corso, un colloquio rispettivamente sulla propedeutica medica" e sulla "propedeutica chirurgica" è soppresso.
Art. 42. - È soppresso il seguente periodo: "l'esame di Igiene deve precedere quello di Medicina del lavoro; gli esami di Clinica pediatrica e di Clinica ostetrica e ginecologica debbono precedere quelli delle Cliniche generali" .
Art. 45. - L'ultimo comma: "Degli argomenti dei temi orali viene pure data notizia, in forma di un breve riassunto scritto, a mezzo dell'ufficio di segreteria, e almeno cinque giorni prima, ai membri della Commissione esaminatrice" è soppresso.
Art. 50. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Geochimica;
Geologia storica Micropaleontologia.
L'insegnamento complementare di "Fisica terrestre e climatologia", muta denominazione in "Fisica terrestre".
Art. 52. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti Mineralogia applicata;
Geologia nucleare;
Geologia degli idrocarburi;
Rilevamento geologico con esercitazioni di campagna;
Geologia storica.
Nello stesso articolo, prima dell'ultimo comma, viene inserito il seguente comma relativo, alle propedeuticità nel corso di laurea in Scienze geologiche: "Lo studente del corso di laurea in Scienze geologiche deve superare l'esame di Istituzioni di matematica prima di quello di Fisica sperimentale; l'esame di Chimica generale inorganica con elementi di organica prima di quello di Mineralogia; l'esame di Mineralogia prima di quelli di Petrografia e geologia; l'esame di Geologia prima di quello di Geologia applicata; l'esame di Geografia, fisica prima di quello di Geologia.
Art. 63. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di "Chimica farmaceutica applicata".
Art. 64. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame dell'insegnamento biennale di "Fisiologia generale" sarà sostenuto alla fine dell'ultimo anno di insegnamento. Gli esami degli insegnamenti pluriennali di "Chimica farmaceutica e tossicologica" e di "Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica" dovranno essere sostenuti alla fine di ciascun anno di insegnamento delle predette discipline".
Art. 65. - È abrogato e sostituito dal seguente:
Lo studente non potrà sostenere l'esame di "Fisiologia generale" se non ha superato l'esame di "Anatomia umana"; né quello di Chimica farmaceutica e tossicologica" senza aver superato gli esami di "Chimica generale ed inorganica" e di "Chimica organica"; né quello di "Chimica biologica" senza aver superato gli esami di "Chimica generale inorganica" e di "Chimica, organica"; né quello di "Tecnica e legislazioni farmaceutica" senza aver superato gli esami di "Chimica organica" e di "Chimica farmaceutica e tossicologica".

Dopo

l'art. 172 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in Scienza dell'alimentazione, Farmacologia applicata, Gerontologia e Geriatria. Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione

Art. 1

Art. 173. - La Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione ha quale scopo precipuo l'approfondimento delle conoscenze nei seguenti campi:
Fisiologia e igiene della nutrizione.
Chimica, igiene, produzione e conservazione degli alimenti.
Art. 174. - La Scuola ha sede presso l'Istituto di fisiologia umana.
Art. 175. - La Scuola ha la durata di due anni e conferisce il "diploma di specializzazione in Scienza dell'alimentazione". Il numero dei posti disponibili per ogni anno è di 20. L'ammissione è per esami.
Art. 176. - Possono essere iscritti alla Scuola i laureati in Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Scienze biologiche, Scienze naturali, Farmacia, Chimica, Scienze agrarie.
Art. 177. - Sono materie d'insegnamento, corredate da esercitazioni, visite ad industrie alimentari, conferenze su argomenti speciali, le seguenti:
1° Corso:
1) Chimica degli alimenti;
2) Fisiologia dell'alimentazione I;
3) Tecniche igieniche alimentari;
4) Industrie alimentari I;
5) Geografia e statistica degli alimenti e dell'alimentazione;
6) Conservazione degli alimenti.
2° Corso:
7) Fisiologia dell'alimentazione II;
8) Industrie alimentari II;
9) Malattie da errata alimentazione e dietologia clinica;
10) Elementi di zootecnica;
11) Tossicologia alimentare e norme di legislazione alimentare.
Art. 178. - L'esame di profitto si sosterrà alla fine dei singoli corsi; gli insegnamenti biennali importano un unico esame alla fine del corso; l'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo anno deve aver superato gli esami del primo anno.

Scuola di specializzazione in Farmacologia applicata

Art. 179. La Scuola di specializzazione in Farmacologia applicata conferisce il diploma di specialista in Farmacologia applicata. La durata del corso è di anni 2: il numero dei posti disponibili per ogni anno è di 10. L'ammissione è per esami.
Art. 180. La Scuola ha sede presso l'Istituto di farmacologia.
Art. 181. - Alla Scuola sono ammessi i laureati in in Medicina e chirurgia; in Scienze biologiche, in Farmacia, in Medicina veterinaria ed in Chimica purché abbiano superato durante il corso di studi gli esami di Fisiologia generale e di Farmacologia.
Art. 182. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:
1° anno - Corsi annuali:
1) Animali da esperimento;
2) Programmazione, esecuzione e valutazione statistica degli esperimenti;
3) Valutazione di tossicità acuta e cronica;
Corsi biennali:
4) Metodiche fisico-chimiche di valutazione della attività dei farmaci I;
5) Metodiche biologiche di valutazione delle attività dei farmaci I;
6) Inglese scientifico I.
2° anno - Corsi annuali:
1) Metodiche radioisotopiche;
2) Legislazione farmaceutica internazionale.
Corsi biennali:
3) Metodiche fisico-chimiche di valutazione della attività dei farmaci (2° corso);
4) Metodiche biologiche di valutazione della attività dei farmaci (2° corso);
5) Inglese scientifico (2° corso).
Tutti gli insegnamenti hanno un indirizzo eminentemente pratico e applicativo; la frequenza è obbligatoria.
Art. 183. - I corsi saranno integrati da lezioni di studiosi di chiara fama italiana e stranieri.
Art. 184. - L'esame di profitto su ogni materia di insegnamento si sosterrà alla fine dei singoli corsi, gli insegnamenti biennali importano un unico esame alla fine del corso. L'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo anno deve aver superato gli esami del primo anno.

Scuola di specializzazione in Gerontologia e geriatria

Art. 185. - La Scuola ha sede presso l'istituto di Clinica medica generale e terapia medica dell'Università e conferisce il diploma di specialista in Gerontologia e geriatria.
Art. 186. - Alla Scuola, che ha la durata di due anni, sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia.
I posti annualmente disponibili sono 20. L'ammissione è per esami.
Art. 187. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:
1° anno:

Insegnamenti fondamentali:
1) Biologia, fisiologia e patologia generale della senescenza;
2) Semeiotica e metodologia clinica
3) Clinica medica generale della senescenza (biennale)
Insegnamenti complementari:
1) Radiologia
2) Neuropsichiatria;
3) Igiene e profilassi.

2° anno:

Insegnamenti fondamentali:
1) Clinica medica generale della senescenza (biennale);
2) Terapia medica ed elementi di farmacologia;
3) Geriatria sociale e assicurativa.
Insegnamenti complementari:
1) Dermatologia;
2) Oculistica;
3) Ginecologia.
Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.
Art. 188. - L'esame di profitto si sosterrà alla fine dei singoli corsi; gli insegnamenti biennali importano un unico esame alla fine del corso.
Gli allievi del 1° anno, per essere ammessi al 2°, devono avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del 1° anno e devono aver superato gli esami delle materie fondamentali dello stesso. Alla fine del 2° anno gli allievi debbono sostenere gli esami delle materie fondamentali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1963

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1964

Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 2. - VILLA