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REGIO DECRETO 13 dicembre 1903, n. 551

Che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge riguardante la costruzione di strade comunali di accesso. (003U0551)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1904
Testo in vigore dal:  17-2-1904

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti per l'esecuzione della suindicata legge 8 luglio 1903, n. 312, riguardante la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi di piroscafi postali, ed ai porti marittimi e lacuali, nonché l'ultimazione delle strade comunali, rimaste incompiute per effetto delle disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 338.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Tedesco.
Luzzatti.

Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.