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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1968

Che affida temporaneamente fino a nuova disposizione le attribuzioni demandate al Consiglio superiore dell'agricoltura, ad un «Comitato tecnico» da nominarsi con decreto Reale. (015U1968)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/1920)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  29-12-1920
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 5 marzo 1914, n. 473, concernente il «Consiglio superiore dell'agricoltura»;
Visto il R. decreto 30 novembre 1911, n. 1327, con il quale si istituiva la «Commissione consultiva per le industrie agrarie»;
Ritenuta l'urgenza di sostituire un Comitato tecnico per esercitare le funzioni demandate al «Consiglio superiore dell'agricoltura» da leggi, decreti e regolamenti e per dar parere sui provvedimenti d'indole agraria;

Su

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per la durata della guerra e fino a nuova disposizione tutte le attribuzioni demandate al «Consiglio superiore dell'agricoltura» da leggi, decreti e regolamenti sono esercitate da un «Comitato tecnico», nominato con decreto Reale, tra persone versate nell'economia agraria e nella tecnica dell'agricoltura.

Per questioni di carattere formale, attinenti ad argomenti speciali, il Comitato potrà essere convocato in un numero limitato dei suoi componenti.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il Regio D.L. 26 ottobre 1920, n. 1728, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "È prorogata fino a nuova disposizione la durata in vigore dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1968, che affida ad un Comitato tecnico le attribuzioni del Consiglio superiore dell'agricoltura".