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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1959

Col quale vengono apportate modificazioni a regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, numero 796. (015U1959)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1916
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-2-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1915, col quale vengono modificate alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;
Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Agli articoli 35, 38, 40, 67, 74, 75, 80, 82, 112, 156 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796, sono sostituiti i seguenti:
Art. 35. - Ove in seguito al risultato di un concorso, bandito per una determinata Università e disciplina, un'altra Facoltà o scuola intenda di valersi della disposizione sancita dall'art. 21 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, proponendo la nomina a straordinario del 2° e del 3° graduato, il Ministero, prima di provvedere in merito alla domanda, sentirà il parere della Giunta del Consiglio superiore, la quale darà il suo avviso circa l'accoglimento della domanda in base ai criteri fissati nell'art. 33 del presente regolamento.
Art. 38. - Il professore straordinario, dopo due conferme e tre anni solari di non interrotto esercizio, acquista la stabilità, che gli viene riconosciuta con decreto Reale.
Art. 40. - Per la promozione di uno straordinario è necessario il voto favorevole della Facoltà o scuola cui egli appartiene.
La domanda del professore con i suoi titoli scientifici posteriori alla nomina a straordinario e con la deliberazione della Facoltà o scuola, è comunicata alla Giunta del Consiglio superiore, la quale deve giudicare in ogni singolo caso, se concorrono le condizioni richieste dall'art. 23, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
Il giudizio di promozione avrà luogo con le norme stabilite dallo stesso articolo.
Art. 67. - Chi aspira a conseguire la libera docenza deve rivolgere istanza al Ministero, indicando l'insegnamento a cui desidera di essere abilitato, l'Istituto dove si prefigge di esercitarla e se intende di conseguirla per esame o per titoli.
All'istanza dev'essere unito un certificato da cui risulti che l'aspirante possiede da tre anni il grado di dottore.
In casi particolari, di cui è giudice la Giunta del Consiglio superiore, possono valere anche altri titoli.
Deve altresì allegarsi il certificato penale di data non anteriore a due mesi, salvo che l'aspirante appartenga all'insegnamento o all'Amministrazione governativa.
Art. 74. - Terminate le prove dell'esame, la Commissione procede a valutarle.
Ogni commissario vota per si o per no. Occorrono quattro voti favorevoli per la concessione della libera docenza.
Di tutte le operazioni sono estesi verbali firmati dai commissari.
La Commissione deve anche redigere una relazione contenente un giudizio complessivo sul valore dimostrato dal candidato nelle diverse prove sostenute.
Questa relazione, con i verbali e la dissertazione, è inviata alla Giunta del Consiglio superiore, la quale la restituisce al Ministero con le sue osservazioni sulla esatta applicazione delle norme prescritte dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 75. - La domanda relativa alla libera docenza per titoli deve essere corredata di tutti i titoli che il richiedente intende presentare.
Fra questi deve essere almeno una memoria originale a stampa sulla materia per cui è richiesta l'abilitazione; per gli insegnamenti di lingua e di letteratura latina o greca tale memoria deve essere scritta in latino.
Il richiedente deve dare una prova di attitudine didattica e sperimentale nei modi indicati negli articoli 72 e 73, qualunque sia il giudizio della Commissione sui titoli. Solo eccezionalmente la Commissione potrà, a deliberazione unanime e motivata, dispensare dalla detta prova.
Così i titoli come la prova didattica e sperimentale devono essere giudicati da una Commissione composta e nominata secondo l'art. 68.
La Commissione giudicatrice, ove lo creda opportuno, potrà sottoporre il candidato alla discussione in contraddittorio sui titoli presentati, in base ai quali domanda l'abilitazione.
La Commissione consegna in una relazione il giudizio critico sui titoli e sulle prove pratiche sostenute dal richiedente.
Sono del resto osservate le disposizioni degli articoli 68 e 74 riguardanti la libera docenza per esame, tranne che, per quanto si riferisce alla regolarità degli atti, sarà udito il Consiglio superiore.
Art. 80. - I corsi degli insegnanti privati sono:
1. Pareggiati, e producono per gli studenti, che vi si iscrivono, gli stessi effetti legali, se per il numero delle lezioni e delle ore, e per la estensione della materia corrispondono, a giudizio della Facoltà, ai rispettivi corsi ufficiali.
2° Parziali e non pareggiati, se corrispondono ad una parte del corso ufficiale o se, pur essendo uguali per estensione della materia, sono impartiti in un numero di lezioni e di ore inferiore a quello del corso ufficiale.
3° Complementari quando servono di sussidio o d'integrazione all'insegnamento delle materie obbligatorie.
L'assegnazione alle diverse categorie è determinata dalla Giunta del Consiglio superiore nell'annuo esame dei rispettivi programmi, e ne è fatto richiamo negli orari delle Facoltà e scuole.

Contro

la deliberazione della Giunta è ammesso reclamo al ministro che provvederà, inteso il Consiglio superiore. Art. 82. - I programmi particolareggiati del corso, che ciascun libero docente intende svolgere nell'anno successivo, dovranno essere trasmessi al Ministero entro il mese di ottobre.

Art. 1

Art. 112. - I Consigli di Facoltà possono stabilire contributi speciali di laboratorio, su proposta dei singoli direttori dei laboratori stessi.

Tali contributi devono essere approvati dal ministro, sentita la Giunta del Consiglio superiore, e sono versati all'Economato, il quale deve rendere conto del loro impiego al rettore al termine di ogni anno scolastico.

Art. 156. - Ogni anno scolastico sarà aperto un concorso fra i giovani laureati nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica, per un sussidio inteso a metterli in grado di perfezionarsi negli studi presso un Istituto di istruzione superiore nazionale o straniero.

Il numero dei sussidi e le somme da erogare in essi saranno fissati dal Ministero anno per anno.

La Giunta del Consiglio superioriore, ogni anno, designerà le discipline alle quali, a parità di merito, dovrà darsi la preferenza nei concorsi dell'anno successivo agli assegni per gli studi di perfezionamento all'estero o all'interno.

Le discipline stesse verranno indicate nell'avviso di concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

Grippo.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.