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REGIO DECRETO 2 dicembre 1866, n. MDCCCXXXV (1835)

Che approva alcune modificazioni apportate al Regolamento della Cassa di risparmio di Imola. (6601835R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/01/1867
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-1-1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione 16 ottobre 1866 dell'adunanza generale degli Azionisti della Cassa di risparmio di Imola;
Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni al Regolamento della Cassa di risparmio d'Imola, deliberate nella suddetta adunanza generale:

A L'art. 31 dirà: «La Cassa di risparmio è aperta al pubblico tutte le domeniche per ricevere i depositi, ed anche il giovedì, se il Consiglio lo creda opportuno; e tutti i mercoledì per restituirli ecc.»

B L'art. 32 comincierà come segue: «Non si ricevono depositi minori di centesimi cinquanta, né maggiori di lire ducento in una sol volta. Sarà però in facoltà del Consiglio di amministrazione di accettare depositi straordinari o vincolati per qualunque somma superiore alle lire ducento, a condizione che la somma ecc.»

C La prima parte dell'art. 33 si esprimerà così: «Si corrisponde l'interesse del quattro per cento ad anno, liquidato per settimana e per ogni mezza lira. Potrà però il Consiglio di amministrazione per contingenze eccezionali variarlo in più od in meno, rendendo pubblica la variazione un mese prima di mandarla ad effetto. L'interesse si paga in gennaio ed anche in luglio ecc.»

D All'art. 35 verrà sostituito: «Quando il credito di un solo depositante è pervenuto alla somma di lire quattromila tra capitale e frutti, cessa di

essere fruttifero, né può accrescersi con ulteriori depositi.»
E L'ultimo alinea dell'art. 39 sarà così concepito: «Se l'alienante è illetterato farà scrivere la domanda a termini di Legge.»

F L'art. 43 sarà formulato nella maniera seguente: «Le restituzioni fino a lire cinquanta si fanno il giorno medesimo della richiesta, fino a lire mille quindici giorni dopo, e quelle di maggior somma dopo un mese, cessando però i frutti dal momento della domanda.»

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 2 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 dicembre 1866
Reg.° 38 Atti del Governo a c. 113. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli BORGATTI.

CORDOVA.