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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1997, n. 470

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-1-1998
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  23-1-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare, e in particolare l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari al fine di disciplinare l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della medesima professione;
Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 5 ottobre 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare sono ammessi i laureati in scienze e tecnologie alimentari, nonché quelli in scienze delle preparazioni alimentari.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare) è il seguente:
"Art. 1 (Titolo di tecnologo alimentare - Abilitazione). - 1. Il titolo di tecnologo alimentare, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'art. 2, spetta a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare e sia iscritto all'apposito albo a norma dell'art. 27.
2. Il conseguimento dell'abilitazione è subordinto al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge.
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.