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DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 dicembre 1916, n. 1794

Concernente la revisione della pianta organica degli ufficiali giudiziari del Regno. (016U1794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1917
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-1-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 13 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, col quale il Governo del Re fu autorizzato a sottoporre a revisione il ruolo organico degli ufficiali giudiziari, ed occorendo a modificarla con R. decreto;
Visto l'art. 20 del R. decreto 4 febbraio 1912, numero 1086, che approva il regolamento per l'attuazione della legge 19 marzo 1911, n. 201;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1903, n. 487, che determina il numero degli ufficiali giudiziari e la ripartizione di essi presso le autorità giudiziarie in conformità dell'annessa tabella;
Visto l'altro R. decreto 26 giugno 1910, n. 558, che modifica la suddetta tabella organica degli ufficiali giudiziari;
Ritenuta la convenienza di modificare il numero e la ripartizione degli ufficiali giudiziari in alcuni distretti di Corte di appello;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La tabella organica degli ufficiali giudiziari addetti alle Corti di cassazione e di appello, ai tribunali civili e penali e alle preture, approvata con R. decreto 17 dicembre 1903, n. 487, e riveduta con l'altro R. decreto 26 giugno 1910, n. 558, è nuovamente modificata in conformità dell'elenco annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro predetto.