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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1990

Relativo alla composizione della «Commissione per l'esame dei reclami contro il rifiuto e la sospensione di attestati di privative industriali» ed il compenso ai membri della Commissione medesima. (015U1990)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1916
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-3-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge sulle privative industriali 30 ottobre 1859, n. 3731;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237, che approva il regolamento per l'applicazione di detta legge;
Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1620, col quale si stabiliscono economie nelle varie Amministrazioni dello Stato;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A datare dal 1° gennaio 1916, la Commissione per l'esame dei reclami contro il rifiuto o la sospensione di attestati di privativa industriale sarà ridotta a nove membri nominati annualmente dal ministro, dei quali tre giureperiti appartenenti alla magistratura inamovibile od alla Facoltà di giurisprudenza della R. Università di Roma; e gli altri sei tecnici, scelti fra i componenti la classe di scienze fisiche e matematiche della R. Accademia delle scienze o fra i professori di dette scienze nella R. Università o negli Istituti tecnici.

Il presidente della Commissione sarà designato dal ministro fra i membri da esso nominati.

Della Commissione farà parte con voto consultivo il capo dell'Ufficio della proprietà intellettuale. Un funzionario dello stesso Ufficio sarà chiamato dal ministro ad assistere la Commissione come segretario.

Le tre sezioni, fisica, chimica e meccanica, in cui è divisa la Commissione, saranno composte ciascuna di un membro giureperito e di due membri tecnici.