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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1929

Col quale è modificato il regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242. (015U1929)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1916
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  10-2-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);
Vista la legge 7 luglio 1910, n. 840 per l'adozione del «carato metrico»;
Visto il regolamento per il servizio metrico approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
Visti gli articoli 9 e 10 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 col quale si stabiliscono economie nelle spese delle varie Amministrazioni dello Stato;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli articoli 1, 3 e 4 del regolamento sul servizio metrico sopra citato sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

«Art. 1. - Nella direzione del servizio metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, il ministro d'agricoltura, industria e commercio è coadiuvato dalla Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

«La Commissione è composta del presidente e di cinque membri effettivi da nominarsi con decreto Reale; quattro di essi, compreso il presidente, saranno scelti fra i cultori di scienze fisico-matematiche, e gli altri due fra i funzionari dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

«Un impiegato di detto Ministero, designato dal ministro, esercita le funzioni di segretario.

«Art. 3. - Possono far parte della Commissione superiore metrica, quali commissari straordinari, altri quattro membri da nominarsi con decreto Reale, i quali saranno chiamati a sostituire i membri effettivi nei casi di lungo impedimento di qualcuno di essi o per la composizione delle Commissioni di esami indetti nell'interesse del personale della Amministrazione metrica.

«Art. 4. - A tutti i membri effettivi e straordinari della Commissione superiore metrica ed al segretario, è assegnata una medaglia di presenza di L. 10 per ogni giorno di adunanza a cui prendono parte, oltre le indennità di viaggio e di residenza, che spettano ai membri non residenti, giusta l'art. 10 del decreto Luogotenenziale sopracitato».