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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1170

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-11-1974

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:
Chirurgia;
Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Malattie infettive;
Medicina legale e delle assicurazioni;
Neurologia.

Dopo l'art. 487, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia, malattie dell'apparato cardiovascolare, malattie infettive, medicina legale e delle assicurazioni, neurologia.

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 488. - Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in chirurgia, con sede presso la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.
La scuola conferisce il diploma di specialista in chirurgia. La durata della scuola è di cinque anni.
Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a dodici per ogni anno.
La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base dei titoli ed esami. Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

Art. 489. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) Anatomia ed istologia patologica (biennale);
3) Anestesia e rianimazione;
4) Chirurgia cardiovascolare;
5) Chirurgia d'urgenza;
6) Chirurgia ginecologica;
7) Chirurgia pediatrica;
8) Chirurgia riparativa e plastica;
9) Chirurgia sperimentale;
10) Chirurgia toracica;
11) Chirurgia urologica;
12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) Fisiopatologia chirurgica;
14) Medicina legale;
15) Neurochirurgia;
16) Patologia speciale chirurgica (triennale);
17) Radiologia;
18) Ricerche di laboratorio;
19) Semeiotica chirurgica;
20) Semeiotica strumentale ed endoscopica;
21) Trattamento pre e post-operatorio;
22) Traumatologia ed ortopedia.

Le materie sopraelencate sono così distribuite:

1° Anno:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.

2° Anno:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Anatomia ed istologia patologica.

3° Anno:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica strumentale ed endoscopica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Radiologia;
Anatomia ed istologia patologica.

4° Anno:
Clinica chirurgica generale:
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia ed ortopedia;
Chirurgia pediatrica.

5° Anno:
Clinica chirurgica generale;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparatrice e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.

I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.
L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza.
Dall'obbligo di tale internato saranno esenti quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di I e II categoria.
Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.
Gli specializzandi, che abbiano completato il primo triennio e superato i relativi esami, potranno essere chiamati a prestare servizio presso il reparto operatorio.
Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.

Art. 490. - Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.
L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.
Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.

Scuola di specializzazione in materie dell'apparato cardiovascolare
Art. 491. - Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardio-vascolare, con sede presso la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.
La scuola ha la durata di tre anni.
Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a dieci per ogni anno.
La scelta dei candidati da ammettere alla scuola sarà fatta in base ai titoli di studio e di carriera ed al risultato di una prova scritta di esame.
Una abbreviazione di corso potrà essere concessa, su proposta del direttore della scuola, esclusivamente a quei candidati che dimostrino con il loro curriculum scientifico di avere già una buona preparazione nel campo della cardiologia. L'abbreviazione di corso potrà essere, nei casi giustificati di un anno, previo esame di idoneità. Gli aspiranti che ne usufruiscono dovranno sostenere gli esami del 1° anno e quindi quelli del 2° anno. Per l'iscrizione all'anno successivo occorre aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.
Gli iscritti hanno l'obbligo di prestare servizio esclusivo e continuativo presso la sede della scuola per tutta la durata degli anni di corso.

Art. 492. Gli insegnamenti sono così distribuiti nei vari anni di corso:

1° Anno:
1) Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;
2) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
3) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale: 1° corso);
4) Patologia cardiovascolare (biennale: 1° corso);
5) Semeiologia fisica (biennale: 1° corso);
6) Semeiologia strumentale (biennale: 1° corso);
7) Microbiologia (facoltativo).

2° Anno:
1) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale: 2° corso);
2) Patologia cardiovascolare (biennale: 2° corso);
3) Semeiologia fisica (biennale: 2° corso);
4) Semeiologia strumentale (biennale: 2° corso);
5) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale: 1° corso);
6) Radiologia;
7) Farmacologia;
8) Clinica e terapia (biennale: 1° corso).

3° Anno:
1) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale: 2° corso);
2) Clinica e terapia (biennale: 2° corso);
3) Chirurgia dell'apparato cardiovascolare;
4) Problemi assicurativi e sociali (facoltativo);
5) Statistica (facoltativo).
Per gli insegnamenti facoltativi viene lasciata al direttore della scuola la possibilità di inserire una o più materie.

Art. 493. - Al termine dei tre anni di corso, per conseguire il diploma di specializzazione, gli iscritti dovranno presentare una dissertazione scritta su argomenti di fisiologia, fisiopatologia e clinica delle malattie dell'apparato cardiovascolare, e dovranno sostenere un esame pratico dinanzi ad una commissione formata da cinque insegnanti della scuola e presieduta dal direttore della stessa.

Art. 494. - A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 495. - Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in malattie infettive, con sede presso la cattedra in malattie infettive, ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.
La scuola ha la durata di tre anni.
Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a 10 per ogni anno.
L'ammissione alla scuola sarà subordinata all'esito di un concorso per titoli ed esami che potranno comprendere prove scritte, orali e pratiche. Al termine del concorso verrà stabilita una graduatoria, sulla scorta dei risultati delle prove e dei titoli presentati.

Art. 496. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni. Inoltre hanno l'obbligo di espletare un tirocinio pratico, sotto forma di internato, da svolgersi nelle corsie e nei laboratori della clinica delle malattie infettive, per ogni anno di corso.
Tale internato potrà essere ridotto a giudizio del direttore della scuola a sei mesi per ogni anno, per coloro che prestino servizio presso reparti di malattie infettive.

Art. 497. - Le materie di insegnamento, tutte obbligatorie, sono le seguenti:
1° Anno:
Epidemiologia generale delle malattie infettive;
Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;
Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica, applicata alle malattie infettive (1° anno).

2° Anno:
Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
Anatomia patologica delle malattie infettive;
Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno).

3° Anno:
Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);
Malattie infettive dei Paesi caldi;
Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
Legislazione sanitaria e malattie infettive.

Art. 498. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere i seguenti esami:
1° anno: un esame sulle discipline n. 1) e 2);
2° anno: un esame sulle discipline n. 2), 3) e 4);
3° anno: un esame sulle discipline n. 1), 2), 3) e 4).

Art. 499. - Non saranno ammessi al corso successivo coloro i quali non avranno superato gli esami a cui sono iscritti.

Art. 500. - Alla fine dei tre anni di corso gli specializzandi dovranno superare una prova orale ed una clinica prima di essere ammessi all'esame di diploma.
L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di malattie infettive. Tali prove e l'esame di diploma saranno sostenute dinanzi ad una commissione composta dal direttore e da quattro insegnanti della scuola.

Art. 501. - Su proposta del direttore della scuola, e sempre previo superamento di un esame di ammissione, potranno essere concesse abbreviazioni di corso in base al curriculum clinico, didattico e scientifico e ai titoli di studio presentati dal richiedente.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
Art. 502. - Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, con sede presso la cattedra omonima ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.
La durata della scuola è di tre anni.
Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a dieci per ogni anno.

Art. 503. - Alla scuola possono accedere i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione, attraverso concorso con prova scritta su argomenti di medicina generale. Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione di coloro che non hanno superato l'esame di medicina legale e delle assicurazioni, durante il corso di laurea. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni nonché di prestare servizio di medico interno presso una cattedra di medicina legale e delle assicurazioni per almeno sei mesi per ciascun anno. Sarà considerato anche l'internato presso un servizio ospedaliero di medicina legale e delle assicurazioni sociali.

Art. 504. - Materie d'insegnamento:

1° Anno:
Medicina legale generale;
Elementi di diritto pubblico e privato;
Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
Traumatologia medico-legale;
Semeiotica medico-legale.

2° Anno:
Medicina legale penalistica;
Deontologia medica;
Neuropsichiatria medico-legale;
Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
Indagini di sopralluogo;
Identificazione personale.

3° Anno:
Medicina legale civilistica e canonistica:
Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
Ostetricia e ginecologia forensi;
Elementi di legislazione del lavoro;
Elementi di medicina del lavoro;
Medicina delle assicurazioni;
Medicina legale militare e pensionistica civile;
Tossicologia medico-legale.

Art. 505. - Il direttore della scuola può invitare singoli specialisti per conferenze e dimostrazioni nel campo delle singole specialità.
Gli iscritti possono visitare, inoltre, ospedali psichiatrici, industrie, centri criminologici, servizi ospedalieri di medicina legale.

Art. 506. - Gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento saranno sostenuti alla fine di ogni anno, in tre sezioni (estiva, autunnale e di febbraio).
Lo specializzando che non abbia superato gli esami dell'anno frequentato non potrà essere iscritto all'anno successivo.
L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina delle assicurazioni.
I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità, verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 507. - Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in neurologia, con sede presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.
La scuola ha la durata di quattro anni.
Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a nove per ogni anno.
L'ammissione alla scuola sarà fatta per titoli di studio ed in base al risultato di una prova scritta di esame seguita, eventualmente, da una prova orale.

Art. 508. - Le materie di insegnamento, tutte obbligatorie, sono le seguenti:

1° Anno (internato in psichiatria):
Anatomia ed istologia normale del S.N.;
Fisiologia del S.N.;
Biochimica del S.N.;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia;
Semeiotica psichiatrica.

2° Anno:
Anatomia ed istologia patologica del S.N.;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°);
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° Anno:
Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
Clinica neurologica (1°);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.

4° Anno:
Clinica neurologica e terapia (2°);
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Art. 509. Gli iscritti al primo corso hanno l'obbligo di internato in psichiatria per l'intero anno scolastico. Tale internato potrà essere, a giudizio del direttore della scuola, ridotto a non meno di sei mesi per i medici che prestano servizio in reparto neurologico ed a non meno di quattro mesi per coloro che prestano servizio in ospedale psichiatrico. Gli iscritti al secondo, terzo e quarto corso hanno l'obbligo di frequentare come interni la clinica sede della scuola per l'intero anno scolastico.
Tale internato potrà essere ridotto a giudizio del direttore della scuola a non meno di quattro per anno per i medici che prestano regolare servizio in reparto neurologico.

Art. 510. - Gli esami saranno sostenuti alla fine di ciascun anno; non saranno ammessi al corso successivo coloro i quali non avranno superato gli esami dell'anno a cui sono iscritti. Al termine dei quattro anni di corso, per conseguire il diploma di specializzazione, gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su argomento di neurologia e sostenere la discussione dinanzi ad una commissione composta da cinque insegnanti della scuola e presieduta dal direttore della scuola stessa.

Art. 511. - Su proposta del direttore della scuola e previo superamento di un esame di ammissione, potranno essere concesse le seguenti abbreviazioni di corso: di due anni a coloro che sono già in possesso di specializzazione in psichiatria o in neuropsichiatria infantile o in neurochirurgia; di un anno a coloro che sono già in possesso di specializzazione in discipline affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 31. - SCIARRETTA