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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2010, n. 242

Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione. (11G0008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-1-2022
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni;
Visto l'articolo 4, comma 58, della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: «Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività»;
Visto l'articolo 4, comma 59 della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede: «Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite»;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio in data 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, che istituisce un codice doganale comunitario;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009;
Acquisito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2021, N. 235))
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore".