stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1785

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale risi, con sede in Milano. (031U1785)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 20/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  8-2-1932

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale risi, con sede in Milano, con le modificazioni e aggiunte seguenti:

Al 5° comma dell'articolo 3 del decreto è sostituito il seguente:
«Tutti i detentori di riso greggio, esclusi i produttori, sono obbligati a denunciare settimanalmente all'Ente i movimenti giornalieri di carico e scarico, tenuti quotidianamente al corrente su apposito registro rilasciato dall'Ente stesso, da tenersi con le modalità di cui all'art. 23 del Codice di commercio; lo stesso obbligo vale anche per il riso sbramato e lavorato, unicamente però per coloro che comunque trasformano il riso greggio».

Al 5° comma dello stesso art. 3 del decreto è aggiunto il seguente:

«Ogni e qualsiasi trasporto o trasferimento di riso greggio, anche non in conseguenza di vendita, deve essere accompagnato da apposito certificato rilasciato dall'Ente e da esibirsi a richiesta al personale incaricato della vigilanza. Ultimato l'uso per il quale venne rilasciato, il certificato, debitamente compilato e firmato dall'interessato, deve essere restituito all'Ente entro il periodo di validità fissato caso per caso dall'Ente stesso».

Alla fine del 2° comma dell'art. 4 del decreto sono aggiunti i seguenti periodi:

«Al pagamento di tale diritto è pure tenuto il risicultore che esercisce una pileria, nella propria tenuta od in altra località, per la lavorazione del riso greggio di propria produzione, sulla quantità prodotta, di mano in mano che lo passa in lavorazione. Il diritto non sarà dovuto per i risi greggi destinati a seme, prodotti e impiegati, nello stesso fondo: sono pure esclusi da tale pagamento il riso lavorato e il riso greggio occorrente per il pagamento in natura della mano d'opera addetta all'azienda di produzione in conformità dei vigenti contratti collettivi di lavoro».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Acerbo - Rocco -
Mosconi - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.