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DECRETO LEGISLATIVO 18 marzo 2013, n. 36

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del "Castello di Udine". (13G00078)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/2013
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-4-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, di adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013, con il quale è stato istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine";
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni
1. È trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il bene denominato: "Castello di Udine", come individuato nell'allegato A).
2. La Regione è autorizzata a trasferire al Comune di Udine il bene di cui al comma 1.
3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n. 29.
Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1976, n. 57.
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
Il testo dell'art. 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, è il seguente:
«298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine".».
L'articolo 65 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia è il seguente:
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».