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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2011, n. 127

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2007, n. 84, per l'esclusione del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. (11G0176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/2011
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  19-8-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", ed in particolare l'articolo 29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248";
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria per il 1991) e in particolare l'articolo 40 con il quale, ai sensi del comma 2 del menzionato articolo, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 98/81/CE" che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e, in particolare, l'articolo 14, comma 7, lettera c) ai sensi del quale il Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (di seguito anche Comitato) è organo consultivo per la Commissione interministeriale di valutazione operante in materia di impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante "Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati" e, in particolare, l'articolo 6, ai sensi del quale al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita viene attribuita la funzione di organo consultivo - unitamente al Consiglio superiore di sanità - della Commissione interministeriale di valutazione in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale,ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e - in particolare - l'articolo 170-bis, comma 1, nel quale il Comitato è individuato quale organo consultivo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi in materia di valutazione della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche;
Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, recante "Adesione della Repubblica Italiana al trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all' approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum).Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale, e, in particolare, gli articoli 15 e 16 della legge sopra citata, con i quali il Comitato è stato individuato quale organo di garanzia per "l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio";
Visto l'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2358/2010, Adunanza del 19 maggio 2010 della Sezione I, relativo alla applicabilità della normativa di riordino a taluni organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, vale a dire la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, la Commissione consultiva per la libertà religiosa, la Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 ed Comitato nazionale per la bioetica;
Preso atto che il Consiglio di Stato, nel predetto parere ha, conclusivamente, ritenuto che "mentre è ammissibile che gli organismi in esame possano costituire l'oggetto di interventi normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione o la durata oppure a sostituirli con organismi equipollenti, non appare compatibile con la funzione e il fondamento giuridico degli stessi l'applicazione ai medesimi dell'articolo 68 comma 1 e 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la semplice soppressione delle commissioni, al più tardi dopo una proroga biennale della loro attività (articolo 68, comma 2), con "definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni" (articolo 68, comma 1);
Considerato che il Consiglio di Stato, nel medesimo parere, ha, altresì, ricondotto l'istituzione della Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra 1'Italia e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica, all'adempimento di obblighi internazionali;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 5077/2006 emesso nell'Adunanza del 5 febbraio 2007 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, il quale, in sede di parere sullo schema di regolamento concernente la ricognizione e riordino di commissioni, comitati ed altri organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri, ha ritenuto che è da escludere in radice la possibilità di soppressione di organismi che si ricollegano ad accordi internazionali stipulati dal nostro Paese in quanto l'intervento finirebbe per alterare l'assetto dei rapporti concordati bilateralmente;
Considerato che il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita è stato istituito in adempimento di direttive comunitarie, e che, nel corso degli anni, gli sono stati attribuiti ulteriori compiti e funzioni da normative di attuazione di direttive comunitarie e di Trattati internazionali;
Considerato che i compiti del Comitato si muovono in ambiti di competenza del tutto precipui e specialistici e di elevato livello scientifico, non attinenti al normale ambito di conoscenze del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerato, quindi, che l'inserimento nel sopra citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, non fosse già all'epoca dovuto poiché il presente organismo era da ritenersi sottratto all'operatività dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, in quanto organismo istituito in adempimento di obblighi comunitari e internazionali;
Ritenuto di conseguenza di dover sopprimere all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, la lettera a) in cui è menzionato il Comitato Nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita;
Ritenuto di dover garantire comunque la riduzione di spesa prevista dall'articolo 68, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Adunanza Generale del 2 dicembre 2010, n. 5632;
Visto il parere espresso dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

2. Restano ferme le riduzioni operate sui capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il testo del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Il testo del decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
Il testo dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), è il seguente:
"Art. 29. Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi. - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo. ".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), è il seguente:
"Art. 1. Unità tecnico-operativa per i Balcani - 1. È confermata l'Unità tecnico-operativa per i Balcani, di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 84.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva dell'organismo di cui al comma 1, ivi compresi i compensi dei componenti e le spese di funzionamento, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Art. 2. Consulta nazionale per il servizio civile. - 1.
È confermata la Consulta nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva dell'organismo di cui al comma 1 è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Art. 3. Altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 1. Sono confermati i seguenti organismi:
a) Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, istituito ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
b) Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e la relativa Segreteria tecnica;
c) Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 marzo 2004, n. 92.
2. La spesa degli organismi di cui al comma 1 è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riduzione complessiva del trenta per cento della spesa sostenuta nell'esercizio finanziario 2005 dalla medesima Presidenza per tutti gli organismi rientranti nella previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Art. 4. Durata - 1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 presentano una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione della loro perdurante utilità e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
3. I componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata degli organismi.
Art. 5. Pari opportunità tra donne e uomini - 1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
Art. 6. Abrogazioni - 1. L'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".
Il testo del comma 2 dell'articolo 40 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), è il seguente:
"2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici. La composizione del Comitato deve comprendere le seguenti competenze professionali: microbiologia, biologia molecolare, genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro, agronomia, ecologia farmacologica, igiene. Il Comitato individua i fattori e le condizioni di rischio per la classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per la definizione per le norme di sicurezza, verifica la compatibilità con norme già vigenti. I Ministri competenti definiscono le norme applicative delle direttive comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla base dei documenti prodotti dal comitato tecnico-scientifico.".
Il testo del comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206 (Attuazione della direttiva 98/81/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati), è il seguente:
"7. La commissione svolge i seguenti compiti:
a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7, 9, 10 e 12, ed esprime parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 11, individuando i casi di applicazione dell'articolo 15;
b) esprime parere su ogni altra questione relativa agli aspetti considerati dal presente decreto;
c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), è il seguente:
"Art. 6. Commissione interministeriale di valutazione - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita una Commissione interministeriale per l'elaborazione dei pareri sulle notifiche e sulle informazioni di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 con il compito di:
a) verificare che il contenuto di dette notifiche e informazioni sia conforme alle disposizioni del presente decreto;
b) esaminare qualsiasi osservazione sulle notifiche eventualmente presentata dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dal pubblico;
c) valutare i rischi dell'emissione per la salute umana, animale e per l'ambiente;
d) esaminare le informazioni del notificante di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 e promuovere, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) disporre, se del caso, la consultazione delle parti sociali, del pubblico e di ogni altro soggetto interessato, ivi compresi eventuali comitati scientifici ed etici, sia nazionali che comunitari;
f) redigere le proprie conclusioni e, nei casi previsti, la relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20.
2. La Commissione interministeriale di cui al comma 1, esamina le relazioni di valutazione e le informazioni relative all'emissione deliberata e all'immissione sul mercato di OGM provenienti dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dalla Commissione europea e trasmesse all'autorità competente ai sensi della direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 aprile 2001, n. L 106, richiedendo, se del caso, ulteriori informazioni ed esprimendo il proprio parere sulla base della valutazione dei rischi dell'emissione.
3. La Commissione interministeriale di cui al comma 1 è presieduta da un direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero da un suo sostituto, ed è composta da rappresentanti e da esperti di comprovata competenza scientifica designati dalle amministrazioni interessate, così ripartiti:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
d) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;
e) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
g) due esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
h) due esperti del Ministero della salute;
i) due esperti del Ministero delle politiche agricole e forestali;
j) due esperti dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
k) un esperto dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);
l) un esperto del Ministero delle attività produttive;
m) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;
n) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
4. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 3 è nominato un membro supplente di comprovata esperienza e competenza.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione di cui al comma 1, sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, presso il quale la medesima ha sede.
6. La Commissione interministeriale di valutazione, i cui componenti durano in carica quattro anni, adotta, entro sessanta giorni dalla data della sua istituzione, un regolamento di funzionamento interno.
7. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, le parole da «anche per l'esercizio» fino a «decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92», sono soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a partire dall'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1. Dalla stessa data il notificante provvede al versamento delle tariffe di cui all'articolo 33 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.".
Il testo del comma 1 dell'articolo 170-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273), è il seguente:
"1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera b), può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.".
Il testo del comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), è il seguente:
"Art. 68. Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture - 3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.".
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 84 del 2007, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 3. Altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 1. Sono confermati i seguenti organismi:
a) (soppressa).
b) Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e la relativa Segreteria tecnica;
c) Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 marzo 2004, n. 92.
2. La spesa degli organismi di cui al comma 1 è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riduzione complessiva del trenta per cento della spesa sostenuta nell'esercizio finanziario 2005 dalla medesima Presidenza per tutti gli organismi rientranti nella previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.".
Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, vedasi nelle note alle premesse.