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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1669

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "S. Maria delle Nevi", con sede in Sinalunga.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  10-9-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Siena in data 2 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "S. Maria delle Nevi" di Sinalunga, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale "S. Maria delle Nevi", con sede in Sinalunga (Siena), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Siena;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Sinalunga;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 9 marzo 1936.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT ZELIOLI LANZINI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 190. - CARUSO