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DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1996, n. 644

Disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria ((. . .)).

note: Entrata in vigore della legge: 21/12/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1997, n. 24 (in G.U. 19/02/1997, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1998)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  8-4-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

Anticipazioni del Fondo di rotazione
per le politiche comunitarie
1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea all'Italia, il Fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, con riferimento agli interventi di politica comunitaria finanziati dai Fondi strutturali, la quota di saldo del contributo comunitario relativa all'ultima annaulità del programma e di quello nazionale a proprio carico, previo rilascio da parte dei beneficiari privati di apposita garanzia fidejussoria in favore delle suddette amministrazioni centrali dello Stato prestata da istituti di credito o primarie compagnie di assicurazione o intermediari finanziari con oneri a totale carico dei detti beneficiari, in base allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 20 novembre 1996.
2. Per le erogazioni di cui al comma 1 il predetto Fondo di rotazione interviene nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
3. Le somme anticipate dallo stesso Fondo di rotazione per conto dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti che saranno disposti dall'Unione stessa a titolo di saldo dei programmi di cui al comma 1, a seguito della presentazione ai servizi della Commissione di apposita rendicontazione da parte delle amministrazioni competenti.
4. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate dal fondo di rotazione, a causa del non riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea, saranno attivate, dalle amministrazioni centrali responsabili, le necessarie azioni di recupero ai fini del reintegro delle disponibilità del Fondo stesso.
5. Eventuali maggiori o minori rimborsi, per effetto delle differenze di cambio, restano imputati alle disponibilità del richiamato Fondo di rotazione.
6. Per i programmi in scadenza al 31 dicembre 1996, la garanzia fidejussoria è rilasciata entro la data del 28 febbraio 1997, pena la revoca del contributo.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 31 marzo 1998, n. 73 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine del 28 febbraio 1997 previsto dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 24, è prorogato al 31 agosto 1997.