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DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1996, n. 629

Differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-12-1996.
Decreto-Legge convertito dalla L. 3 febbraio 1997, n. 14 (in G.U. 08/02/1997, n.32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1997)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-12-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo, in attesa della ridefinizione degli aspetti previdenziali del settore agricolo ed in considerazione della crisi economica in cui lo stesso versa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli impiegati nel secondo trimestre 1996 è differito, senza interessi o altri oneri, al 20 gennaio 1997. All'onere conseguente, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.