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DECRETO LEGISLATIVO 14 ottobre 2004, n. 283

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di lavoro.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2004
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  14-12-2004

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 gennaio 1980, n. 197, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Le deleghe di funzioni statali di cui al primo comma, in materia
di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del lavoro, nonché le deleghe di cui all'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, in materia di lavoro, si estendono altresì alle funzioni comunque attribuite agli organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche successivamente alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Ove la legislazione statale preveda la costituzione di specifici organismi collegiali presso i predetti organi periferici, alla costituzione di tali organismi provvede la Provincia territorialmente competente.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Pisanu, Ministro dell'interno

Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1980, n. 141.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, si veda nella nota al titolo.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 3. - Al fine di realizzare un organico sistema di ispezione del lavoro nelle province di Trento e di Bolzano, è delegato alle province stesse l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al n. 12) del precedente art. 2, decentrate a livello locale nonché l'esercizio delle funzioni di cui al n. 11) dello stesso art. 2 svolte dall'ispettorato del lavoro fino quando le medesime continueranno ad esse attribuite ad organi dell'amministrazione statale.
Le deleghe di funzioni statali di cui al primo comma, in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del lavoro, nonché le deleghe di cui all'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, in materia di lavoro, si estendono altresì alle funzioni comunque attribuite agli organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche successivamente alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Ove la legislazione statale preveda la costituzione di specifici organismi collegiali presso i predetti organi periferici, alla costituzione di tali organismi provvede la provincia territorialmente competente.
È altresì delegato alle province di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) l'attuazione delle prescrizioni disposte dall'autorità sanitaria statale inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali dei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;
b) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia.
L'esercizio della delega di cui al comma precedente si attua a partire dal 1° gennaio 1981.
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale.
In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione della amministrazione provinciale.".
- Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430:
"Art. 9-bis. - 1. Alfine di realizzare nelle province di Trento e Bolzano un organico sistema di servizi per l'impiego, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è delegato alle province autonome di Trento e Bolzano, l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Trento e Bolzano nonché alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ricadenti nei rispettivi territori.
2. Sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 1996 alle province autonome di Trento e Bolzano gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonché le sezioni circoscrizionali per l'impiego aventi sedi nei rispettivi territori; dalla stessa data è soppresso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
Le province succedono nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti e dell'ufficio soppresso ricadenti nei loro territori, nonché dei contratti di locazione degli immobili.
3. Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate.
4. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti nonché quello del soppresso ufficio regionale è messo a disposizione della provincia territorialmente competente conservando lo stesso stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere è a carico del bilancio della provincia.
5. Il personale di cui al comma 4 ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale.
Il personale addetto al soppresso ufficio regionale del lavoro ha diritto di optare per il trasferimento presso l'amministrazione di una delle due province.
6. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni.
7. In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.
8. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.
9. Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici di cui al comma 1 continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni delegate ai sensi del comma 1.".