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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 624

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.

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vigente al 26/04/2024
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO I
    CAMPO DI APPLICAZIONE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO II
    OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO III
    NORME GENERALI
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO IV
    ATTREZZATURE ED IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI ED
    ELETTROMECCANICI
  • 29
  • 30
  • 31
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO V
    MANUTENZIONE
  • 32
  • 33
  • 34
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO VI
    DISPOSIZIONI TECNICHE
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO O
    SOTTERRANEE, NONCHÈ AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE
    CAPO I
    NORME COMUNI
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO O
    SOTTERRANEE, NONCHÈ AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE
    CAPO II
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ A CIELO APERTO
  • 52
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO O
    SOTTERRANEE, NONCHÈ AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE
    CAPO III
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ IN SOTTERRANEO
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE
    PERFORAZIONE
    CAPO I
    NORME COMUNI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI TERRAFERMA ED
    IN MARE
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE
    PERFORAZIONE
    CAPO II
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI TERRAFERMA
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE
    PERFORAZIONE
    CAPO III
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ A MARE
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • NORME TRANSITORIE E FINALI
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • SANZIONI
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
Testo in vigore dal:  29-12-1996

Art. 25

(Infortuni ed incidenti)
1. I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro.
2. Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro.
3. Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all'autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica.
4. La denuncia di cui al comma 3 deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell'infortunio.
5. Il direttore responsabile comunica altresì all'autorità di vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti.
6. È facoltà dell'autorità di vigilanza, in relazione agli accertamenti conseguenti, richiedere la assistenza in merito del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
7. Il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti.
8. Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorità di vigilanza competente un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.