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REGIO DECRETO 17 luglio 1942, n. 1003

Regolamento di applicazione della legge 6 febbraio 1942-XX, n. 128, concernente nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili. (042U1003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1950)
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Testo in vigore dal:  14-3-1949
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Art. 4



La domanda di ammissione deve essere corredata dai documenti appresso indicati, redatti in carta legale:

((
1. Licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente, con la debita legalizzazione per i candidati al certificato di 1ª, 2ª e 3ª classe (o speciale) di radiotelegrafista; licenza elementare parimenti legalizzata per i candidati al certificato generale o a quello limitato di radiotelefonista.
In sostituzione della licenza di scuola media inferiore può essere prodotto dai militari in servizio o in congedo, un certificato, vidimato dal Ministero della difesa, comprovante:
se appartenenti all'Esercito, di avere conseguito le qualifiche di capo radiotelegrafista di 1ª, 2ª o 3ª classe;
se appartenenti alla Marina, di avere superato gli esami del corso di istruzione generale professionale presso una scuola di radiotelegrafisti della Marina;
se appartenenti all'Aeronautica, di avere superato gli esami del corso complementare o di perfezionamento per i marconisti presso la Scuola Specialisti dell'aeronautica militare
2. Estratto, in riassunto, dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal pretore, da cui risulti che il candidato ha compiuto il 18° e non oltrepassato il 40° anno al primo giorno del mese in cui è tenuta la sessione d'esame.

Il suddetto limite massimo è elevato di:

due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di ammissione agli esami;

un anno per ogni figlio vivente alla medesima data;

quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista in possesso del brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

I predetti aumenti sono cumulabili fino a un massimo complessivo di cinque anni.

Il limite massimo di 40 anni è elevato a 45 anni per i mutilati, gli invalidi, gli orfani e congiunti di caduti della guerra 1915-1918 e di quella in A.O.I. (3 ottobre 1935-5 maggio 1936) e dell'attuale guerra, o per la causa fascista, o per operazioni militari successive al 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, alle quali i candidati abbiano preso parte in servizio non isolato all'estero; per gli ex combattenti della guerra e delle operazioni militari or menzionate, decorati al valor militare e promossi per merito di guerra - salvo che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati; - per coloro che sono stati imbarcati durante la guerra 1915-1918 su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.

3. Certificato generale del casellario giudiziale, in data non anteriore di tre mesi rispetto al termine utile per la presentazione dei documenti, legalizzato dal procuratore del Re, da cui risulti che il candidato non ha riportato condanna penale che, a termine delle disposizioni vigenti, impedisca di conseguire gradi marittimi, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

4. Certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato nei termini indicati al paragrafo precedente dalle autorità comunali del luogo nel quale il candidato ha abituale residenza, vidimato dal Prefetto;

5. Certificato di cittadinanza vidimato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento, oppure dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli nati in territori geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per virtù di decreto Reale;

6. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1913-1918, produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro elle siano ex combattenti della guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, nonché i combattenti dell'attuale guerra, produrranno detta copia annotata dalle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno comprovare la loro partecipazione alle operazioni stesse mediante apposita documentazione.

Gli invalidi della guerra 1915-1918 o dell'A.O.I. o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936 o nell'attuale guerra siano divenuti invalidi in dipendenza delle operazioni militari, dimostreranno le loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o mediante una attestazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi e mutilati, vidimata dalla sede centrale.

7. Certificato in carta da bollo da L. 6 rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, attestante la sua appartenenza al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio per l'anno in cui si effettua la sessione di esami, nonché la data della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli, per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato, redatto anche su carta da bollo da L. 6, deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero a cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario dei Fasci degli italiani all'estero o da uno degli Ispettori centrali.

I mutilati e invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato purché la loro mutilazione o invalidità, risulti dal certificato del servizio militare menzionato al precedente paragrafo 6.

Coloro che sono iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare il certificato rilasciato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

8. Due fotografie a mezzo busto, senza cartoncino, formato tessera, entrambe con la firma del candidato (nome, cognome, paternità), di cui una anche legalizzata dalla competente autorità.

9. Vaglia postale per tasse e concessioni di L. 200 a favore del procuratore del Registro di Roma per tassa di esame.

Sono esonerati del tutto o in parte dal pagamento della tassa suddetta. i candidati che comprovino, con certificato della competente autorità, di avere titolo a tale esenzione in forza di disposizioni in vigore.

10. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 6, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato risiede, da prodursi dagli aspiranti coniugati con o senza prole, ovvero vedovi con prole, desiderano fruire dell'agevolazione relativa all'aumento del limite di età previsto per l'ammissione agli esami.

I soci dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, qualora desiderino fruire del beneficio previsto dal paragrafo 2° del presente articolo, comproveranno la loro appartenenza a detta Unione mediante una dichiarazione rilasciata da questa.

I militari in servizio sono dispensati dal produrre i documenti indicati ai numeri 4 e 5; in luogo del certificato di cui al n. 4 potrà essere presentata una attestazione su carta da bollo da L. 6 rilasciata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Gli impiegati, di ruolo o non, in servizio presso Amministrazioni statali o enti concessionari di servizi pubblici sono dispensati dal produrre i documenti menzionati ai numeri 3, 4, 5 e 6, purché alleghino alla istanza un'attestazione della propria Amministrazione o dell'Ente concessionario da cui dipendono, che comprovi il possesso dei requisiti menzionati ai numeri ora citati. L'attestazione dev'essere rilasciata dal direttore o da persona che abbia la facoltà di firmare per lui.

Essi sono inoltre dispensati dal presentare la fotografia con la legalizzazione purché indichino nella istanza di ammissione, gli estremi del proprio libretto ferroviario. Questo dovrà essere esibito dall'interessato alla Commissione esaminatrice prima di accedere alla sala di esame.