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REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/4/1942. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  19-4-1942
(CODICE CIVILE-art. 2082)

Art. 2082.

(Imprenditore).


È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.