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REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443

Codice di procedura civile. (040U1443)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  1-1-2004
(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 143)
aggiornamenti all'articolo

Art. 143.
(Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti).

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario
((...))
.

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.(70)

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AGGIORNAMENTO (31)

La Corte Costituzionale con sentenza 1-2 febbraio 1978 n. 10 (in G.U. 1a s.s. 08/02/1978 n. 39) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla operatività della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dal precedente art. 142, che la sua applicazione sia subordinata alla accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari"
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AGGIORNAMENTO (70)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio- 3 marzo 1994 n. 69 (in G.U. 1a s.s. 09/03/1994 n. 11) ha dichiaratato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200."