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REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443

Codice di procedura civile. (040U1443)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 25/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-1-2010
(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 140)
aggiornamenti all'articolo

Art. 140.
(Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia).

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
((128))
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AGGIORNAMENTO (128)

La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 gennaio 2010 n. 3 (in G.U. 1a s.s. 20/01/2010 n. 3) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.".