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REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443

Codice di procedura civile. (040U1443)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 16/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-2004
(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 138)
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Art. 138.
(Notificazione in mani proprie).

L'ufficiale giudiziario
((esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,))
ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.