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REGIO DECRETO 9 luglio 1939, n. 1238

Ordinamento dello stato civile. (039U1238)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2017)
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vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  30-3-2001
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo del Re la facoltà di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile, nonché di coordinare con le disposizioni del Codice civile emendato quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1852, che approva il testo del libro primo del Codice civile;
Visto il R. decreto 24 aprile 1939, n. 640, contenente le disposizioni per l'attuazione del predetto libro primo del Codice civile e le disposizioni transitorie;
Visto il R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonché la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sarà stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".