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REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1404

Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. (034U1404)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 835 (in G.U. 12/06/1935, n. 137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  18-10-2022
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'istituzione e al funzionamento del tribunale per i minorenni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Composizione dei centri di rieducazione per minorenni.


Gli istituti o servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, destinati in ciascun distretto di Corte d'appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni.

Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi predetti:
1) istituti di osservazione;
2) gabinetti medico-psico-pedagogici;
3) uffici di servizio sociale per minorenni;
4) case di rieducazione ed istituti medico-psicopedagogici;
5) "focolari" di semi-libertà e pensionati giovanili;
6) scuole, laboratori e ricreatori speciali;
7) riformatori giudiziari;
8) prigioni-scuola.

Il Ministro per la grazia e la giustizia può con proprio decreto, aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto, soltanto se in questo non sia già costituito il centro.

Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito, funzionano
((la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie))
, nonché l'Ufficio di
((procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie))
.
((20))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 15 novembre 1938, n. 1802, convertito senza modificazioni dalla L. 16 gennaio 1939, n. 90, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto, i mobili, gli strumenti e gli oggetti di arredamento e di casermaggio dei Centri di osservazione organizzati dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, passano in proprietà dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dei centri di rieducazione previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 90, fanno parte gli istituti di cui all'articolo predetto, ed altri istituti dello Stato, egualmente dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, e aventi le medesime finalità".
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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".