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REGIO DECRETO 28 maggio 1931, n. 601

Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale. (031U0601)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1931. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2023)
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Testo in vigore dal:  16-6-1931

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice penale;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, che approva il testo definitivo del codice penale;
Sentito il parere della Commissione parlamentare istituita à termini dell'articolo 2 della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti:
1° alle « pene criminali » la pena di morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;
2° alle « pene correzionali » le pene non indicate nei numeri 1° e 3°;
3° alle « pene di polizia » le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo a tre mesi e dell'ammenda in misura non superiore nel massimo a lire mille.

Quando sia stata pronunciata condanna, si considerano pene criminali la morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni.