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REGIO DECRETO 1 gennaio 1930, n. 1

Amnistia e indulto per reati comuni e militari. (030U0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/01/1930
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Testo in vigore dal:  2-1-1930

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È conceduta amnistia per tutti i reati per i quali è comminata dalla legge una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ad un anno o una pena pecuniaria.

Se alla pena restrittiva della libertà personale sia congiunta una pena pecuniaria, l'amnistia si applica quando, convertita la pena pecuniaria a norma di legge, la durata complessiva della pena non superi un anno.