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REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1929, n. 2150

Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto. (029U2150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1930
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1752 (in G.U. 16/01/1931, n.12).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  15-1-1930

Art. 4



In deroga dell'art. 30 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, il saggio lordo di capitalizzazione sarà stabilito sulla base della inedia del saggio effettivo d'impiego in titoli del debito pubblico consolidato 3.50 e 5 per cento, risultante dal prezzo medio dei listini ufficiali del semestre anteriore alla trasmissione degli atti al Consiglio superiore dei lavori pubblici od alla Commissione istituita con l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, con l'aumento dell'uno per cento, e l'arrotondamento di 0.25 in 0.25 per cento in eccesso o in difetto, secondo che la frazione superi o non superi i 125 millesimi.