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REGIO DECRETO 17 maggio 1928, n. 1596

Provvedimenti per il personale degli istituti di istruzione artistica. (028U1596)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1931)
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Testo in vigore dal:  8-8-1928

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art, 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduti i Nostri decreti 31 dicembre 1923, n. 3123, e 7 gennaio 1926, n. 214;
Veduto il Nostro decreto 21 maggio 1924, n. 1200;
Veduti i Nostri decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, 3 giugno 1924, n. 969, 11 dicembre 1924, n. 2174, e 13 gennaio 1927, n. 99;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il personale insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio dei Regi istituti e scuole per industrie artistiche, di cui all'allegato A. del R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200, può essere dispensato, oltrechè nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, anche quando, per manifestazioni compiute dentro o fuori dell'istituto, non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizione di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

Quando si tratti di personale di grado superiore all'ottavo, la dispensa di cui sopra è deliberata dal Consiglio dei Ministri; negli altri casi è deliberata dal Consiglio di amministrazione del Ministero.