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REGIO DECRETO 1 settembre 1925, n. 2009

Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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vigente al 19/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-10-1925

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali;
Considerata la necessità di emanare uno speciale regolamento sui Convitti nazionali;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I Convitti nazionali attingono i mezzi pel loro mantenimento:

a) dalle rendite del proprio patrimonio;

b) dalle rette dei convittori;

c) dai contributi, canoni o sussidi corrisposti da Provincie, Comuni o da altri Enti morali.