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REGIO DECRETO-LEGGE 7 luglio 1925, n. 1173

Istituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche pel Mezzogiorno e le Isole. (025U1173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/1957)
Testo in vigore dal:  18-1-1957
aggiornamenti all'articolo

Art. 6




I Provveditorati nel termine di sei mesi dalla data del presente decreto formeranno i piani regolatori delle opere riguardanti ciascun compartimento e compiranno gli studi per la revisione delle intervenute classifiche delle opere per proporne eventualmente la modificazione, allo scopo di renderle consone ai fini del presente decreto o per coordinarle qualora fosse consigliato dalla connessione e dall'economia delle sistemazioni da intraprendere.

I Provveditorati compiranno nello stesso termine gli accertamenti per le nuove proposte di classificazione di opere e stabiliranno la graduatoria d'urgenza dei lavori in rate porto ai bisogni locali:

Per le grandi sistemazioni che comprendessero il territorio di più Provveditorati l'iniziativa sarà assunta da quello maggiormente interessato, d'intesa con gli altri.

I piani regolatori, le proposte di classificazione delle opere e graduatoria d'urgenza dei lavori, saranno esaminati dai Comitati tecnici di cui all'art. 5 e quindi comunicati al Ministro per i lavori pubblici, per le definitive determinazioni, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I compiti di cui sopra, destinati ad inquadrare organicamente l'attività futura, saranno assolti senza pregiudizio della gestione delle opere in corso, che sarà subito trasferita dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici ai Provveditorati e della gestione delle opere che saranno in seguito appaltate in base ai progetti già redatti o in corso di compilazione, secondo i programmi di lavori approvati.
(7)
((9))
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 27 dicembre 1953, n. 938 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 6 del regio decreto - legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito in legge con la legge 8 maggio 1926, n. 562, sono applicabili per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 4 dicembre 1956, n. 1437 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, già prorogate dall'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono ulteriormente applicabili, in tutte le Regioni dell'Italia meridionale ed insulare, fino alla durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".