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REGIO DECRETO 30 aprile 1924, n. 965

Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. (024U0965)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/11/1935)
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Testo in vigore dal:  10-7-1924

Art. 39



I professori dipendono direttamente dal preside.

Essi devono:

trovarsi in sede non più tardi del 29 settembre, salvo che, per speciali ragioni di servizio, il ministro disponga altrimenti;

trovarsi nell'istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione o preavvisare in tempo utile il preside, quando per legittimo impedimento non possano recarvisi;

assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni;

intervenire alle adunanze del collegio e dei consigli;

cooperare al buon andamento dell'istituto seguendo le prescrizioni del preside.