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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3170

Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (023U3170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1942)
Testo in vigore dal:  9-10-1931
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Art. 5




I comma 3°, e 5° dell'art. 10 del R. decreto, 14 giugno 1923, n. 1281, sono sostituiti dai seguenti:

«Al termine della ferma di 3 anni, e sempre quando conservino le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali ed i militari di truppa possono continuare il servizio mediante successive rafferme: le quali sono triennali, fino al compimento del 20° anno di servizio e annuali per il periodo successivo.

«La rafferma per un anno può essere concessa per esperimento e per non più di due volte consecutive anche a sottufficiali e militari di truppa che non abbiano raggiunto gli indicati limiti di servizio quando, per ragioni di salute o di condotta, non possono ottenere la rafferma triennale.

«La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade l'obbligo di servizio in corso e si considera di diritto rescissa all'atto in cui il raffermato raggiunge l'anzianità massima di servizio stabilita pel collocamento a riposo».

((«Si considera del pari rescissa di diritto la rafferma triennale cui siano vincolati i militari, all'atto in cui compiono il 20° anno di servizio»))
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