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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. (023U3267)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1924
L'Errata-Corrige (in G.U. 31/05/1924, n. 128) ha modificato il tipo di provvedimento da Regio decreto-legge a Regio decreto.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2013)
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Testo in vigore dal:  1-6-1924

Art. 13



Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di danni, di cui all'art. 1, possono dal Comitato forestale, su proposta dell'Amministrazione forestale o su richiesta degli interessati, essere dichiarate esenti dal vincolo.

Il Comitato forestale potrà del pari dichiarare totalmente o parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di massima i proprietari di terreni compresi nelle zone vincolate, qualora si verifichino, le circostanze previste dal precedente comma.

L'esenzione avrà carattere personale: a tutti gli altri effetti di legge anche questi terreni s'intenderanno vincolati.

Per le spese di accertamento valgono le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.