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REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (023U2440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
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Testo in vigore dal:  23-11-1923

Art. 16




I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento.

I processi verbali, di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono parimenti formati da quest'ultimo funzionario.

I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo autentico.

I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici pubblico o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto.

Il deliberatario non può impugnare l'efficacia dell'atto d'incanto pel motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale d'asta o di licitazione privata.