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REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1923, n. 1281

Che reca provvedimenti per la R. guardia di finanza. (023U1281)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2000)
Testo in vigore dal:  20-3-1956
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Art. 10

((L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio debbono contrarre i sottufficiali ed i militari di truppa che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.

Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali ed i militari di truppa possono continuare il servizio mediante successive rafferme triennali.

La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade l'obbligo dei servizio in corso.

Ai militari ai quali venga negata, per ragioni di salute o di condotta, la rafferma triennale, potrà essere concessa, per non più di due volte consecutive, la rafferma di un anno per esperimento))
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